venerdì 27 luglio 2007

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

Per contrastare i fenomeni di evasione fiscale e contributiva che spesso si verificano nell’ambito del settore edile, il legislatore è intervenuto con il DL 223/2006 che ha approntato un meccanismo diabolico. Infatti dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il sistema del cosiddetto “reverse charge”, vale a dire l’inversione del carico IVA per le imprese che operano nel settore edilizio.
In sostanza, quando un soggetto passivo IVA esegue delle prestazioni di servizi, rientranti nell’ambito del settore edile, a favore non del cliente finale, ma di un appaltatore o subappaltatore (compresa la semplice mano d’opera), non dovrà più addebitare l’IVA in fattura, ma il debitore dell’imposta sarà chi gli ha conferito l’incarico, che ne effettuerà direttamente il versamento, o, a sua volta, ne scaricherà l’onere ad un anello superiore della catena.
Le frodi che spesso avvenivano nel settore delle costruzioni consistevano nel fatto che le imprese subappaltatrici, una volta eseguite le prestazioni, poi fatturate all’appaltatore, scomparivano nel nulla, senza versare imposte né contributi. I subappaltatori garantiti dalle leggi in vigore, detraevano l’IVA sulle fatture ricevute, ed il risultato era che, sostanzialmente il committente dei lavori, tramite l’appaltatore, usufruiva di manodopera in nero, con costi più bassi rispetto a quelli delle aziende regolari, violando anche le norme sulla libera concorrenza.
Per chiarire gli aspetti più controversi relativi all’applicazione dell’inversione contabile, l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata più volte con le circolari 28/E e 37/E del 2006 e 11/E, 19/E del 2007 nonché con le risoluzioni 148 e 172 del 2007 emesse in risposta ad interpelli dei contribuenti.
In base alle delucidazioni ottenute, per capire se si è soggetti o meno al meccanismo del reverse charge, occorre innanzitutto che l’accordo fra appaltatore e subappaltatore sia relativo ad una prestazione di servizi. La semplice cessione di beni non rientra nel presupposto della norma, nemmeno se viene prevista la posa in opera dei materiali come prestazione accessoria alla cessione e neanche se il cedente affida il servizio di posa in opera dei materiali ad un impresa terza. Sarà pertanto preferibile stipulare un contratto in forma scritta in cui venga esplicitato chiaramente qual è l’oggetto delle prestazioni.
Le prestazioni soggette alla disciplina in oggetto devono essere inquadrabili fra quelle previste nella sezione F del codice di attività ATECOFIN, cioè quelle relative ai lavori generali e speciali di costruzione, lavori di installazione e di completamento di fabbricati. Rientrano nel novero anche i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di strutture prefabbricate e di costruzioni temporanee. Quindi neanche i semplici lavori di manutenzione sfuggono all’inversione contabile, a patto che sia l’appaltatore, sia il subappaltatore operino nel quadro di un’attività fra quelle comprese nella sezione F. Ad esempio, le prestazioni di installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari, anche se commissionate da un privato, e svolte da un subappaltatore su incarico dell’appaltatore, che ha contrattato con il privato stesso, sconteranno l’IVA con il metodo dell’inversione contabile. Il subappaltatore che esegue le prestazioni, le fattura senza IVA all’appaltatore, che poi presenterà la sua fattura con IVA al committente privato.
Nel caso in cui un appalto pubblico venga assegnato ad un General contractor, che normalmente affida a più imprese terze l’esecuzione dei lavori, è stato chiarito che è applicabile la normativa del riverse charge, prevista dall’art. 17, 6° comma, lett.e) del Dpr 633/72. Ciò in quanto il contratto stipulato fra la pubblica amministrazione ed il general contractor è senz’altro un appalto, mentre quello fra quest’ultimo e gli esecutori materiali è un subappalto.

venerdì 20 luglio 2007

STUDI DI SETTORE 1)

Nella Finanziaria 2007 sono contenute alcune “chicche” che hanno l’effetto di innalzare il livello della tassazione, sia per i contribuenti soggetti agli studi di settore, sia per quelli che per legge, ne sono esclusi. Un nuovo incubo che le imprese e i professionisti hanno imparato a conoscere in occasione delle dichiarazioni dei redditi dell’ anno 2006, per molti non ancora conclusa, e che toglierà il sonno non solo ai soliti “furbetti”, ma anche a coloro che svolgono la propria attività in modo anomalo rispetto alla media del settore. Gli studi di settore sono la più moderna trovata del fisco vorace per indurre i contribuenti a dichiarare redditi maggiori. Essi rappresentano la sconfitta del sistema degli accertamenti “tradizionali”, che sono troppo costosi e spesso improduttivi per l’Amministrazione finanziaria. Per utilizzare meno personale possibile dell’Agenzia delle Entrate, la mente diabolica del legislatore fiscale ha pensato di introdurre un marchingegno che consente in automatico di far affluire risorse nelle casse dello Stato.
Di fatto la metodologia di calcolo alla base degli studi di settore confronta i costi e i ricavi dichiarati dal singolo contribuente con i valori medi del settore di appartenenza, e, qualora i compensi non siano almeno pari al livello della congruità, viene proposto l’adeguamento al valore ritenuto congruo. Il che comporta il pagamento di maggiori imposte su quel reddito in più, che non è reale, ma teorico o meglio “virtuale”, in quanto basato su congetture statistico-matematiche.
Come se non bastasse l’esistenza dello strumento diabolico degli studi di settore, il governo ha voluto dare un “giro di vite” per indurre i cittadini a pagare ancora più tasse.
Ebbene, per coloro che sono già soggetti agli studi di settore, sono stati creati dei nuovi indicatori di normalità economica, legati alle caratteristiche e alle condizioni dell’attività svolta, che già per i redditi 2006, possono comportare (leggi: comportano) un maggior importo di compensi da dichiarare. Per gli anni successivi verranno poi individuati, con revisione triennale, nuovi indici di coerenza elaborati con riferimento a comportamenti considerati normali per lo specifico settore economico.
Per quanto riguarda le società di capitali soggette agli studi, il 7 marzo scorso sono stati approvati quattro tipi di indici di coerenza che trovano applicazione già per i redditi del 2006. Tali indicatori, la cui valenza è limitata alle società operanti in alcuni settori individuati dalla norma, fanno riferimento al rapporto fra componenti positivi e negativi dichiarati ai fini IRAP, al volume d’affari IVA, agli acquisti e importazioni, al valore delle immobilizzazioni, ai costi del personale. Questi indicatori non comportano automaticamente un maggior reddito da dichiarare, ma serviranno a programmare verifiche fiscali nei confronti di coloro che risulteranno incoerenti.
NON AVETE CAPITO NIENTE? Non c’è problema, vi spiego cosa significa tutto ciò nella pratica. Mentre fino all’anno scorso per aziende e lavoratori autonomi era possibile ottenere l’agognata congruità, cioè evitare di pagare più tasse, da quest’anno qualcosa è cambiato, e non certo in meglio. CIOE’: A parità di reddito e di caratteristiche di svolgimento dell’attività, ciò che si è dichiarato l’anno scorso, quest’anno potrebbe non essere più sufficiente, e costringerci a pagare la “sovrattassa sul reddito virtuale”, vale a dire le imposte sul maggio reddito “adeguato”.
Al fine di inibire possibili azioni di manomissione dei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, ai contribuenti che nel triennio 2003/2005 hanno indicato redditi congrui ma sistematicamente non coerenti con gli indici, sarà indirizzata una delle 100.000 comunicazioni che il Ministero delle Finanze sta’ spedendo in questi giorni. Ovviamente il ripetersi di tali anomalie anche per il 2006 renderà probabile l’esecuzione di un controllo da parte del fisco. Per scoraggiare i contribuenti dal mantenere una condotta “anomala”, l’Agenzia delle Entrate si avvarrà di una potente arma di terrorismo fiscale, consistente nell’invio di apposite comunicazioni a mezzo posta, in cui farà presente le conseguenze della “perseveratio diabolica”.
Anche i contribuenti finora esclusi dagli studi di settore entrano nel mirino, in quanto saranno tenuti, sin dall’unico 2007, a compilare i modelli Ine, al fine di indicare dei dati su cui il Ministero si baserà per elaborare degli appositi indici, da utilizzare per selezionare i soggetti da sottoporre a successivo controllo.
GLI STUDI DI SETTORE AFFLIGGONO LA VOSTRA ATTIVITA’?
NON RIUSCITE A CAPIRE COME FUNZIONANO?
VORRESTE SAPERNE DI PIU’ MA NON SAPETE A CHI RIVOLGERVI?
NESSUN PROBLEMA, SEGUITE QUESTO BLOG E SARETE ACCONTENTATI….

lunedì 16 luglio 2007

Finalmente si comincia!

Dopo giorni e giorni di ricerche e di studio per capire qualcosa sui blog, eccomi finalmente qui ad inaugurare il mio spazio web tutto nuovo.
L'idea che mi è venuta è quella di dedicare i miei futuri post, praticamente a tutti, visto che in Italia non c'è persona che non odii profondamente le tasse, anche, e soprattutto, quando non le paga affatto!!!
Non so ancora bene che cosa farò, ma sicuramente il mio blog non diventerà il ritrovo di quelli che vorranno lanciare dei vaffan.... in diretta al Ministro delle Finanze di turno.
Il suo scopo è quello di aumentare la conoscenza del nemico, per poterlo combattere meglio. Un po' come quel detto che faceva: "se lo conosci, lo eviti..."
Per cui, seguitemi, ne vedrete e ne imparerete delle belle....