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mercoledì 6 febbraio 2008

Lele Mora evasore: vittima o carnefice? Spezziamogli una lancia in suo favore (magari in testa!)

Un altro VIP c’è cascato. Accorrete signori accorrete….. Questa volta la gogna fiscale si abbatte sul già un po’ sfortunato Lele Mora che già era stato strapazzato a dovere dall’infaticabile PM Woodcock.
Il gossip sull’evasione fiscale si è scatenato questa volta sull’agente dei personaggi dello spettacolo più famoso d’Italia. A quanto pare l’Agenzia delle Entrate gli ha contestato importi di imposte evase che con sanzioni ed interessi si aggirano sui 5 milioni e 600 mila euro. Leggete qui.
Certo Lele Mora non è un personaggio molto simpatico, anzi, è del tutto antipatico. E invidiato per le frequentazioni di personaggi dello spettacolo, veline bellone ganzi e chi più ne ha più ne metta.
Però, forse, non è il mostro che i giornali stanno descrivendo.
L’accertamento che ha subito lo scorso anno, relativo agli anni 2003 e 2004, ha di fatto “recuperato” a tassazione numerosi importi contabilizzati dalla sua società LM Menagements come spese relative all’attività. E su queste spese la fantasia popolare si è divertita molto. Infatti fra le voci ci sono innumerevoli viaggi di affari o piacere nei paradisi tropicali, in Sardegna, spese di auto di lusso, di ristoranti e alberghi, fiori e gioielli, affitti spaventosi per appartamenti occupati dallo stesso Mora e dal figlio ecc…
Certo, dal punto di vista fiscale le eccezioni mosse sono probabilmente ben motivate, in quanto nel nostro ordinamento fiscale giuridico, ci sono spese aziendali che sono tabù per definizione e sono indeducibili senza possibilità di discussione. Per non parlare del cosiddetto “principio di inerenza” che tende a considerare indeducibili fiscalmente tutte quelle le spese che gli imprenditori più creativi e intraprendenti sono soliti sostenere. Ad esempio, se uno commercia il pesce, le spese di trasporto per la consegna della merce ai clienti sono normalmente deducibili. Se per caso uno deve rifornire un rifugio sulle montagne a 3000 metri di altezza e deve noleggiare una motoslitta per arrivarci, la deducibilità del costo è già in forse. Se, per risparmiare, sale con gli impianti di risalita (anche senza sci) sicuramente il costo non lo può dedurre, non si sa mai che ne approfitta per farsi una discesa! E così via…. Il vero problema è che il fisco sospetta sempre del contribuente, e nel dubbio, lo bastona senza pietà.
Le stesse spese di rappresentanza sono state per lunghi anni dedotte con il contagocce, mentre ad esempio i costi per omaggi e regali, anche a clienti, sono tuttora deducibili se di importo unitario inferiore a 50€. Le aziende, anche quelle molto serie, si ritrovano tutti gli anni in bilancio dei costi che fiscalmente non possono dedurre, e sui quali non hanno detratto neppure l’IVA. Perché tutto ciò? Non certo per prevenire abusi da parte dei soliti furbi, come certa propaganda vuol farci credere. No, il motivo è solo “di cassa”, serve solo per far aumentare la base imponibile, a parità di aliquota, e poter attingere più a fondo dalle casse di aziende, professionisti e autonomi in genere. E questo lo sanno tutti.
Ma torniamo a Lele Mora. Ciò che il legislatore fiscale italiano non ha mai voluto capire è che ci sono certi tipi di attività che sono molto diverse dalle altre. Come ad esempio quella dell’agente degli artisti televisivi. Provate voi a far concludere contratti con parecchi zeri ai vostri protetti senza “oliare” la macchina. E cioè, senza portare al ristorante nessuno, senza fare feste in discoteca, senza andare in Costa Smeralda e stappare un po’ di bottiglie di champagne, senza far giri in barca con la combriccola, senza regalare fiori o gioielli, senza far scorazzare un illustre sconosciuto in Ferrari al fine di creare un personaggio TV, senza avere una casa gigante e bellissima dove ospitare costantemente una miriade di persone a bivaccare allegramente, in attesa dei fotografi dei rotocalchi rosa, senza pagare nemmeno un viaggio aereo ad un povero extracomunitario di nome Diego Armando, ma, soprattutto…. far diventare famoso uno come Costantino??? Lo so è un lavoro difficile, ma qualcuno se ne deve fare carico. Se no cosa guardiamo la sera in TV, i documentari sugli animali?

giovedì 17 gennaio 2008

Finanziaria 2008: novità per le imprese

Per soddisfare gli internauti più curiosi ed allietare gli imprenditori che, anche questa volta, si sono "presi la mazzata", vi propongo in breve flash sulle novità fiscali di questa manovra Finanziaria 2008. Anche se le aliquote nominali sono diminuite, penso che voi siate abbastanza scafati per leggere fra le righe e capire che le cose non stanno proprio cosi...
1. RIDUZIONE ALIQUOTE IRES E IRAP: Dal 1° gennaio 2008 l’aliquota IRES scenderà dal 33% al 27,5%, mentre quella IRAP dal 4,25% al 3,9%.

2. TASSAZIONE IMPRESE E SOCIETA’ DI PERSONE: Le imprese individuali e le società di persone quali snc e sas, che in contabilità ordinaria, potranno esercitare un’opzione per essere tassate come le società di capitali, e pagheranno così in capo all’impresa un’imposta sostitutiva pari al 27,5%, a patto che non distribuiscano gli utili conseguiti e tassati. Si attendono interventi legislativi che disciplinino l’operatività della norma.


3. CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AGEVOLATE: Le cessioni di partecipazioni detenute da società di capitali, già soggette al regime della PEX (participation exemption), godranno di un’ulteriore sconto. La quota esente di plusvalenza sulla cessione della partecipazione passa dall’84 al 95%. Pertanto l’IRES da versare sulla plusvalenza scende dal 5,28 al 1,375%. Il periodo di possesso minimo delle partecipazioni per usufruire del regime PEX si riduce da 18 a 12 mesi.

4. IRES: DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI. In sostanza viene consentita la deduzione degli interessi passivi relativi all’esercizio dell’impresa limitatamente al 30% del risultato di gestione operativa (ROL), cioè il risultato derivante dai ricavi e proventi tipici dell’impresa. Il risultato operativo viene inteso al lordo di ammortamenti e canoni leasing. La limitazione non riguarda imprese individuali né le società di persone. Fra gli interessi rilevanti ai fine della norma non sono compresi quelli capitalizzabili sul costo dell’immobilizzazione cui si riferiscono. Per attutire il “colpo”, che sarà particolarmente penalizzante per le imprese con un ROL basso, negli anni 2008 e 2009 è previsto un aumento della soglia di deducibilità degli interessi passivi pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 €, in luogo della soglia che sarà valida a regime.

5. SPESE DI RAPPRESENTANZA: Dal 2008 Le spese di rappresentanza diventano deducibili interamente nel periodo d’imposta (in precedenza si deduceva 1/3 in 5 anni) solo se verranno rispettati determinati requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti con apposito DM. Si farà attenzione alla natura e alla destinazione della spesa sostenuta, al volume dei ricavi dell’impresa e all’attività internazionale dalla stessa svolta.
Il costo soglia per la deducibilità dei beni da cedere come omaggi sale da 25 a 50€. Oltre tale limite la spesa sostenuta sarà indeducibile.

6. COMPENSAZIONE PERDITE D’IMPRESA. Le perdite di lavoro autonomo e d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata saranno compensabili con redditi di natura diversa riferibili allo stesso periodo d’imposta. Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria saranno poi riportabili ai periodi d’imposta successivi, ma non oltre il 5°, mentre quelle di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata, se non utilizzate nell’esercizio di conseguimento, saranno perse.

7. AMMORTAMENTO ANTICIPATO E ACCELERATO. A partire dai cespiti acquistati nel periodo d’imposta 2008 non sarà più possibile effettuare l’ammortamento anticipato, vale a dire in misura pari al doppio dell’aliquota ordinaria, per i primi 3 esercizi dall’entrata in funzione. Stessa sorte subisce l’ammortamento accelerato che prima era possibile in situazioni di obiettivo maggiore utilizzo dei beni strumentali. Per i beni strumentali acquistati nel 2008 è però prevista la possibilità di dedurre l’aliquota “piena” e cioè non ridotta alla metà, come avviene di solito per il primo esercizio di ammortamento. Tale norma è peggiorativa nei primi anni di acquisto dei cespiti, anche se nell’arco dell’intero periodo d’ammortamento le quote dedotte non cambiano.


8. DEDUCIBILITA’ CANONI LEASING. La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sull’acquisizione di beni strumentali mobili è consentita solo se la durata del contratto non supera i 2/3 della durata del periodo di ammortamento di beni della stessa natura. Per i leasing immobiliari la durata del contratto deve inoltre essere almeno pari a 18 anni, tranne nei casi di aliquote d’ammortamento più alte (per il settore chimico manifatturiero 7%) in cui il minimo è di 11 anni. Per le autovetture la durata minima dei contratti di leasing è fissata in 4 anni.

9. RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI. Dal 1° gennaio 2008 sarà possibile effettuare conferimenti di aziende in sospensione d’imposta anche per le società di persone. La società conferitaria potrà anche iscrivere maggiori valori in contabilità (rispetto ai valori di libro della conferente), sui beni oggetto del conferimento, assolvendo una imposta sostitutiva su tali valori, di importo variabile dal 12 al 16%. L’imposta sostitutiva sarà applicabile anche nel caso di affrancamento dei disavanzi di fusione e scissione. In tal modo i valori saranno riconosciuti sia contabilmente che fiscalmente.

10. ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI: Le imprese individuali intestatarie di immobili strumentali possono estrometterli, ottenendone l’intestazione personalmente in capo all’imprenditore, entro il 30 aprile 2008, pagando un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e IVA, pari al 10%, calcolata sulla differenza fra il valore fiscalmente riconosciuto (di norma costo d’acquisto meno fondo ammortamento) ed il valore normale (cioè il prezzo di mercato).

11. SOCIETA’ DI COMODO: Vengono previste nuove ipotesi di esclusione dalla disciplina delle società di comodo che, come sappiamo penalizza molto i soggetti non operativi. In particolare saranno escluse le società con almeno 50 soci, con 10 dipendenti, con un valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, congrue e coerenti rispetto agli studi di settore e società in fallimento, liquidazione coatta, giudiziaria e concordato preventivo. E’ stata inoltre ridotta al 4% la percentuale presuntiva per il calcolo del reddito degli immobili accatastati come A/10 (uffici).

12. DETRAIBILITA’ IVA AUTO E CELLULARI: Confermata la detraibilità dell’IVA sull’acquisto di auto aziendali al 40%. E’ ora detraibile anche l‘IVA sui pedaggi autostradali secondo le regole valide per le auto. In caso di auto ad uso promiscuo la detraibilità dell’IVA è pari al 40%. L’IVA sulle fatture di acquisto e gestione di telefoni cellulari sarà ora detraibile al 100% e non più al 50%.
D’ora in avanti si seguiranno le regole generali che fanno riferimento all’utilizzo effettivo per fini aziendali.