venerdì 7 novembre 2008

L’ENEL vi chiede i dati catastali? Niente paura lo prescrive la legge.

In questo periodo l’ENEL sta inviando ai propri utenti le richieste dei dati catastali degli immobili presso cui sono attivate le forniture di energia elettrica. Come si può leggere sul modello la comunicazione deriva da un obbligo di legge ed in particolare dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 30/12/2004 n. 311 art. 1, comma 333). Tale comma prevede che tutte le società che somministrano energia elettrica, gas e servizi idrici richiedano ai propri clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura. I dati saranno poi trasmessi all’Anagrafe Tributaria in modalità telematica. La finanziaria per il 2005 contiene semplicemente la previsione di una data, a partire dal 1° aprile 2005, dalla quale dare attuazione ad una disposizione di legge ben più “antica”. Il riferimento è infatti all’art. 7, 5° comma, del D.P.R. n. 605 del 29/09/1973 che prescrive “Al fine dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti (aziende, istituti enti e società che somministrano utenze varie) devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza, dichiarati dagli utenti”. In questo “passaggio” si comprende il fine della comunicazione. In pratica, il fisco ha bisogno di dati ai fini dello svolgimento della propria attività accertamento riferibile agli immobili. Chi abita o lavora in un immobile ha bisogno dell’allacciamento alle varie utenze. Anche chi non ha un regolare contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate che comporta il pagamento dell’imposta di registro e delle varie imposte sui redditi da parte del locatore. Quindi dall’intreccio delle informazioni possedute dai fornitori di energia ecc… con quelle già in possesso dell’Anagrafe tributaria dovrebbe risultare una miscela esplosiva che potrebbe portare al recupero di una buona fetta di evasione fiscale collegata agli immobili nel nostro paese.

Questo almeno in teoria. Ma in pratica cosa può succedere?

1) Che gli evasori, attivi o passivi, cioè i locatori e i locatari, non in regola con il fisco, omettano di comunicare i dati richiesti. In questo caso è prevista una sanzione da 103 € a 2065, ai sensi dell’art. 13 del DPR 29/09/1973 n. 605.
Però bisogna considerare che la comunicazione dei dati catastali all’ENEL o ad altri erogatori va spedita per posta ordinaria. Quindi è possibile che parecchi questionari compilati e rispediti vadano persi. A mio avviso non è possibile irrogare sanzioni se non si prova che il contribuente/utente abbia ricevuto il questionario e non lo abbia rispedito compilato.
Se il pensiero di essere sanzionati non vi fa dormire la notte allora rispedite il questionario per raccomandata!
2) Se si omette l’invio del questionario si impedisce al fisco di ottenere quei dati che possono portare ad effettuare un accertamento.
Solo in un secondo tempo, controllando la massa di dati ricevuti e incrociandoli con quelli già a disposizione, l’Agenzia delle Entrate selezionerà le posizioni incongruenti e procederà ad un controllo ulteriore, sul campo. E cioè la battaglia si sposterà casa per casa, al fine di verificare locazioni abusive di immobili e attività artigianali sconosciute al fisco. E’ chiaro che se la massa di questionari non inviati volontariamente, quelli spediti e non arrivati, quelli contenenti dati errati ecc.. è molto elevata, l’operazione studiata dal fisco può andare a monte, perché la scrematura iniziale non consentirebbe di concentrare gli sforzi su un numero sufficientemente limitato di posizioni anomale.
3) Le associazioni dei consumatori hanno lamentato che per molti utenti è difficile reperire i dati catastali dell’immobile e che l’Anagrafe tributaria ha già molti dati relativi alle utenze. E’ senz’altro vero, ma allora che cosa dovrebbero dire l’ENEL e gli altri gestori? Perché quel piccolo comma contenuto nella Finanziaria per il 2005 grava notevolmente anche sugli erogatori. E non appare giusto che l’Agenzia delle Entrate scarichi il proprio lavoro su soggetti terzi che si vedono costretti ad effettuare una notevole mole di lavoro, e per di più gratis! Oppure sui contribuenti che sono chiamati a rispondere a quesiti tecnici, tali da generale allarmismo e sconforto negli anziani e non solo, che non sono in grado di compilare i modelli senza un supporto esterno.
Per tutti questi motivi, pur ritenendo sacrosanto il compito di “stanare gli evasori”, io ritengo scandaloso accollare ad altri quei controlli che la legge impone agli organi competenti.

lunedì 27 ottobre 2008

La finanziaria 2009. Ecco quali sono le novità per le imprese.

La manovra Finanziaria per il 2009 prevede alcune importanti novità per le imprese in ambito fiscale e relativo ai contratti di lavoro. Ecco una breve panoramica.

1. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE: Le limitazioni che erano state previste dal 2008, oltre il tetto massimo di € 5.000, sono ora imposte oltre i 12.500 €. Sono quindi possibili i pagamenti in contanti fino a 12.500 € senza incappare nelle disposizioni antiriciclaggio. Gli assegni bancari e postali sono anch’essi trasferibili liberamente se inferiori all’importo di 12.500 euro. Al di sotto di tale limite, nella girata degli assegni non deve più essere indicato il codice fiscale del girante. La limitazione all’uso del contante è prevista anche in caso di pagamento di somme rateali, quando il totale assomma a oltre 12.500 €.


2. ABOLIZIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: Dal 2008 non sono più previsti la compilazione e l’invio dell’elenco clienti e fornitori. Sono inoltre sanate le irregolarità compiute in merito alla presentazione degli elenchi per gli anni 2006 e 2007.

3. NOVITA’ SUGLI STUDI DI SETTORE: Al fine di consentire ai contribuenti di monitorare le situazioni di scostamento dai redditi presumibili in base agli studi di settore, è stata posta una norma che vincola ogni aggiornamento dei sistemi di calcolo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre dell’anno stesso a cui si riferiscono le variazioni. Per il 2008 il suddetto termine è posticipato al 31.12, quindi la norma porterà beneficio solo a partire dai redditi 2009. Dal 1° gennaio 2009, poi, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale e comunale, in attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

4. CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI E REIVESTIMENTO IN START UP. Questa norma agevolativa è indirizzata a coloro (persone fisiche) che cedono partecipazioni detenute in società di capitali e di persone e reinvestono le somme percepite come plusvalenza in nuove società (“start up”) che operano nello stesso settore, entro due anni dalla vendita. Le partecipazioni da cedere devono essere possedute da almeno 3 anni in società non più “vecchie” di 7 anni. Le start up devono essere società di persone o di capitali, di nuova costituzione o al massimo esistenti da 3 anni.
Il reinvestimento può consistere in acquisto di quote o nella sottoscrizione del capitale sociale. Il beneficio consiste nell’esenzione dalla tassazione della plusvalenza conseguita nella cessione delle quote. Il limite al beneficio non può essere superiore a 5 volte rispetto a quanto la società, la cui partecipazione viene ceduta, ha pagato nei 5 anni precedenti, per investimenti in beni materiali e immateriali ammortizzabili, esclusi gli immobili, e per spese di ricerca e sviluppo.

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E INNOVAZIONE. Sono previsti aiuti finanziari alle imprese italiane che effettuano investimenti in paesi e mercati diversi da quelli dell’Unione Europea. Tali incentivi rientrano nel regime degli aiuti “de minimis”, con tutte le limitazioni del caso.
E’ stata prevista la costituzione di appositi fondi di investimento con partecipazione pubblica e privata per sviluppare programmi volti alla creazione di strutture produttive con elevato contenuto di innovazione. Sia per l’internazionalizzazione che per l’innovazione si attende la pubblicazione dei decreti attuativi che stabiliranno dettagliatamente il funzionamento.


6. ADESIONE AI PVC: A coloro che siano stati destinatari di processo verbale di constatazione (PVC), che consentano l’emissione di un accertamento parziale in materia di IRPEF e IVA, viene concessa un’adesione agevolata in caso di rinuncia all’impugnazione dei successivi atti impositivi. La sanzione irrogata sarà pari a 1/8 del minimo previsto dalle specifiche leggi d’imposta.

7. RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO: In caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente, viene concessa la rateazione delle imposte iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 48 rate mensili. La novità positiva consiste nel fatto che non sarà più richiesta la prestazione della fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell’adempimento.

8. SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI: Dal 1° settembre 2008 è detraibile l’IVA sulle spese per ristoranti e alberghi. In precedenza era totalmente indetraibile. Si precisa che non si tratta di una agevolazione, ma di un obbligo imposto al legislatore italiano dalla normativa comunitaria.
Per cui occorre richiedere la fattura, che espone l’IVA sulla prestazione, e non la ricevuta fiscale che non consente la detrazione. Come già fatto da vari governi, a fronte di un beneficio concesso “a forza” per volere della UE, è stato peggiorato il regime di detraibilità delle spese di rappresentanza, fra cui quelle per ristoranti e alberghi. Dal 2009 tali oneri saranno deducibili al 75%.

9. CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. E’ possibile la stipulazione di contratti a termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo anche in riferimento ad attività ordinaria del datore di lavoro. Si potrà poi derogare ai vincoli basati sugli accordi tra le parti sociali.

10. CONTRATTI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO. Fra le prestazioni di tipo accessorio si annoverano ora quelle delle attività lavorative di natura occasionale di lavoro domestico, di pulizia, giardinaggio, di insegnamento privato supplementare (ripetizioni) e di manifestazioni sportive, culturali o di solidarietà, di attività agricole occasionali per studenti e pensionati.

11. CONTRATTI DI APPRENDISTATO. E’ stato eliminato il limite minimo di due anni per i contratti di apprendistato. La durata massima rimane fissata in 6 anni.