Il dibattito dei giorni scorsi è stato innescato da una affermazione del ministro Giovanardi che auspicava una sanatoria per le colf e badanti irregolari. Tutto ciò per andare ad attenuare gli effetti della famosa legge contro i clandestini. Quella legge cioè che ha introdotto nel nostro ordinamento, il reato di “clandestinità”. In base a quel provvedimento, i clandestini presenti nel nostro paese, compiono un illecito penale. Cosa che di per sé non mi pare particolarmente lesiva dei diritti umani, visto che fra i tanti diritti inviolabili della persona, non mi sembra che ci sia quello di andare “clandestinamente” nei paesi altrui senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti. Il reato è stato introdotto per cercare di arginare i flussi selvaggi di clandestini che si riversano nel nostro paese causando non pochi problemi. Primo fra tutti, quello della sicurezza. Infatti, come si può facilmente immaginare, molti di quei “disperati” finiscono per mettersi a disposizione delle organizzazioni criminali o comunque per delinquere. Tutto ciò, perché non si può certo morire di fame, quindi si fa quel che si può.
Ma veniamo alle badanti. Visto che la norma è stata introdotta, in primis, per ragioni di sicurezza, mi pare d’obbligo fare una considerazione. E cioè, le badanti sono pericolose per la sicurezza nel nostro paese? Non mi pare. Come non mi sembra che le cronache dei nostri giornali riportino casi di reati consumati da quelle donne, per lo più dell’est Europa, che si dedicano all’assistenza delle fasce deboli della nostra popolazione.
Per cui, noi che siamo un popolo sovrano, e possiamo scegliere chi far venire in Italia, e chi può starci, perché ci serve e non ci arreca danni, dovremmo dire si alla proposta del ministro Giovanardi.
Tutto ciò, però, ad una condizione…. E cioè, che le badanti clandestine vengano anche “messe in regola” dal punto di vista fiscale e previdenziale del loro rapporto di lavoro. E’ questo chiedere troppo?
Perché, in un periodo di vacche magre per tutti, forse lo stato avrebbe bisogno di quelle risorse che potrebbero derivare dalle imposte e dai contributi versati dalle colf e badanti, che fra l’altro non sono poi così “povere”. Anche per una questione di correttezza, visto che queste cittadine straniere vivono in Italia e usufruiscono dei servizi che lo stato fornisce a tutti noi. Per cui, è ora di presentare il conto! Non vorrei mai, domani, che si dovessero concedere delle pensioni sociali a persone che hanno sempre vissuto in Italia, senza pagare mai il becco d’un quattrino di tasse o di contributi….
Per cui, per una volta, cerchiamo di essere buoni, ma non stupidi e riusciremo anche a combattere l’evasione fiscale (e contributiva).
giovedì 9 luglio 2009
martedì 12 maggio 2009
L’IVA PER CASSA. AL VIA UNA PROMESSA DI BERLUSCONI
Finalmente è stato posto l’ultimo tassello mancante per attuare la cosiddetta IVA per cassa, promessa proprio da Silvio Berlusconi nella campagna elettorale dello scorso anno. Vediamo una breve sintesi.
COS’E’: La disposizione contenuta nel D.L. n. 185 del 29.11.2008 consente ad alcune tipologie di soggetti di versare l’IVA periodica solo una volta incassate le fatture emesse.
SOGGETTI INTERESSATI. La legge si applica agli imprenditori e ai professionisti che abbiano avuto, nell’anno precedente, un volume d’affari non superiore a € 200.000. Si tratta di una FACOLTA’ non di un obbligo.
PERIODO DI VALIDITA’: La norma è in vigore dal 28 aprile 2009, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del regolamento attuativo.
ESCLUSIONI: L’IVA per cassa non è applicabile alle fatture emesse nei confronti di privati oppure di soggetti che operano in particolari regimi d’imposta, come reverse charge (edilizia), produttori agricoli, commercianti di sali e tabacchi o prodotti editoriali o telefonici, agenzie di viaggio, rivenditori di beni usati in regime del margine.
INDICAZIONE IN FATTURA: E’ fondamentale che sulla fattura emessa venga indicata chiaramente una dicitura del tipo “Operazione con IVA ad esigibilità differita, ex art. 7 del DL 185/08”. In mancanza l’operazione si considera ad esigibilità immediata, per cui l’IVA andrà assolta con le scadenze ordinarie.
VERSAMENTO ENTRO UN ANNO: Il differimento del versamento dell’IVA può durare al massimo un anno dall’emissione della fattura. Trascorso tale termine l’IVA va versata anche se la fattura non è stata incassata.
DETRAZIONE DIFFERITA DELL’IVA: Chi riceve una fattura con la dicitura relativa al differimento, non potrà detrarre l’IVA immediatamente, ma solo al momento in cui ne pagherà l’importo. Se ciò non avvenisse entro un anno, la detrazione sarà possibile a tale scadenza.
COS’E’: La disposizione contenuta nel D.L. n. 185 del 29.11.2008 consente ad alcune tipologie di soggetti di versare l’IVA periodica solo una volta incassate le fatture emesse.
SOGGETTI INTERESSATI. La legge si applica agli imprenditori e ai professionisti che abbiano avuto, nell’anno precedente, un volume d’affari non superiore a € 200.000. Si tratta di una FACOLTA’ non di un obbligo.
PERIODO DI VALIDITA’: La norma è in vigore dal 28 aprile 2009, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del regolamento attuativo.
ESCLUSIONI: L’IVA per cassa non è applicabile alle fatture emesse nei confronti di privati oppure di soggetti che operano in particolari regimi d’imposta, come reverse charge (edilizia), produttori agricoli, commercianti di sali e tabacchi o prodotti editoriali o telefonici, agenzie di viaggio, rivenditori di beni usati in regime del margine.
INDICAZIONE IN FATTURA: E’ fondamentale che sulla fattura emessa venga indicata chiaramente una dicitura del tipo “Operazione con IVA ad esigibilità differita, ex art. 7 del DL 185/08”. In mancanza l’operazione si considera ad esigibilità immediata, per cui l’IVA andrà assolta con le scadenze ordinarie.
VERSAMENTO ENTRO UN ANNO: Il differimento del versamento dell’IVA può durare al massimo un anno dall’emissione della fattura. Trascorso tale termine l’IVA va versata anche se la fattura non è stata incassata.
DETRAZIONE DIFFERITA DELL’IVA: Chi riceve una fattura con la dicitura relativa al differimento, non potrà detrarre l’IVA immediatamente, ma solo al momento in cui ne pagherà l’importo. Se ciò non avvenisse entro un anno, la detrazione sarà possibile a tale scadenza.
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