A fianco del regime dei minimi di cui si è già parlato nei post precedenti, sopravvive ancora quello delle nuove iniziative produttive (NIP) disciplinato dall’art. 13 della Legge n. 388/2000. Conviene pertanto “rispolverare” un po’ le sue caratteristiche per valutare la sua convenienza rispetto al nuovo regime dei minimi.
1) E’ applicabile agli imprenditori individuali (ed imprese familiari) ed ai professionisti operanti in forma individuale.
2) E’ dedicato alle nuove attività produttive, pertanto è escluso per chi ha già la partita IVA (o che l’ha avuta negli ultimi tre anni) ed anche per chi intende “continuare” una precedente attività esercitata come socio o associato di altri soggetti.
3) Il suo utilizzo è limitato ai primi tre anni di attività.
4) Il limite dimensionale è stabilito in base al fatturato annuo pari a € 30.987,41 per le attività di prestazione di servizi e € 61.974,83 per le altre attività.
Per coloro che rientrano nei seguenti limiti sono previsti dei notevoli vantaggi:
1) Esonero dalla tenuta di registri contabili. Occorre solo emettere le fatture per le prestazioni o le cessioni effettuate e l’eventuale certificazione dei corrispettivi, per i commercianti al minuto. E’ necessario solo numerare e conservare le fatture sia emesse, sia ricevute.
2) Non è necessario effettuare trimestralmente la liquidazione ed il versamento dell’IVA dovuta all’Erario. Essa viene conteggiata e pagata (senza maggiorazioni) solo a fine anno in occasione della compilazione della dichiarazione IVA annuale.
3) E’ dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% del reddito calcolato in base alla differenza fra i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti, con le limitazioni alla deducibilità previste rispettivamente per gli imprenditori e per i professionisti.
4) Sono dovute le altre imposte quali IRAP e le addizionali regionali e comunali.
A fronte di questi vantaggi è prevista una limitazione che esclude la possibilità di fruire della deduzione e detrazioni per oneri quali spese mediche, contributi previdenziali, polizze vita ecc.. e di quelle previste per carichi di famiglia. Quindi in presenza di soli redditi derivanti da nuove iniziative produttive, nonostante il pagamento di un’IRPEF pari appena al 10%, non è detto che il regime convenga, in quanto preclude notevoli benefici fiscali dovuti alle detrazioni e deduzioni. Ciò vale anche nel caso di redditi molto bassi, che normalmente non pagano l’IRPEF, in quanto compresi nella No-tax area. Diversamente nel regime delle NIP l’imposta sostitutiva si paga comunque.
Nel caso in cui, invece, siano presenti altri redditi, da lavoro dipendente, da fabbricati o altro, anche di importo molto elevato, tale regime diventa ancora più conveniente in quanto consente di cristallizzare l’aliquota IRPEF sui redditi in regime NIP. Anche in presenza di un’aliquota marginale IRPEF molto più elevata dovuta sugli altri redditi.
Quanto al confronto con il regime dei minimi, di grande attualità in questo periodo, rimando ad un post successivo, che mi consentirà di fare anche qualche esempio.
1) E’ applicabile agli imprenditori individuali (ed imprese familiari) ed ai professionisti operanti in forma individuale.
2) E’ dedicato alle nuove attività produttive, pertanto è escluso per chi ha già la partita IVA (o che l’ha avuta negli ultimi tre anni) ed anche per chi intende “continuare” una precedente attività esercitata come socio o associato di altri soggetti.
3) Il suo utilizzo è limitato ai primi tre anni di attività.
4) Il limite dimensionale è stabilito in base al fatturato annuo pari a € 30.987,41 per le attività di prestazione di servizi e € 61.974,83 per le altre attività.
Per coloro che rientrano nei seguenti limiti sono previsti dei notevoli vantaggi:
1) Esonero dalla tenuta di registri contabili. Occorre solo emettere le fatture per le prestazioni o le cessioni effettuate e l’eventuale certificazione dei corrispettivi, per i commercianti al minuto. E’ necessario solo numerare e conservare le fatture sia emesse, sia ricevute.
2) Non è necessario effettuare trimestralmente la liquidazione ed il versamento dell’IVA dovuta all’Erario. Essa viene conteggiata e pagata (senza maggiorazioni) solo a fine anno in occasione della compilazione della dichiarazione IVA annuale.
3) E’ dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% del reddito calcolato in base alla differenza fra i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti, con le limitazioni alla deducibilità previste rispettivamente per gli imprenditori e per i professionisti.
4) Sono dovute le altre imposte quali IRAP e le addizionali regionali e comunali.
A fronte di questi vantaggi è prevista una limitazione che esclude la possibilità di fruire della deduzione e detrazioni per oneri quali spese mediche, contributi previdenziali, polizze vita ecc.. e di quelle previste per carichi di famiglia. Quindi in presenza di soli redditi derivanti da nuove iniziative produttive, nonostante il pagamento di un’IRPEF pari appena al 10%, non è detto che il regime convenga, in quanto preclude notevoli benefici fiscali dovuti alle detrazioni e deduzioni. Ciò vale anche nel caso di redditi molto bassi, che normalmente non pagano l’IRPEF, in quanto compresi nella No-tax area. Diversamente nel regime delle NIP l’imposta sostitutiva si paga comunque.
Nel caso in cui, invece, siano presenti altri redditi, da lavoro dipendente, da fabbricati o altro, anche di importo molto elevato, tale regime diventa ancora più conveniente in quanto consente di cristallizzare l’aliquota IRPEF sui redditi in regime NIP. Anche in presenza di un’aliquota marginale IRPEF molto più elevata dovuta sugli altri redditi.
Quanto al confronto con il regime dei minimi, di grande attualità in questo periodo, rimando ad un post successivo, che mi consentirà di fare anche qualche esempio.
1 commento:
Perche non:)
Posta un commento