giovedì 10 luglio 2008

Gli studi di settore. La mappa per il 2008.

Relativamente ai redditi per il 2007 gli studi di settore sono giunti ormai al 10° anno di vita. Per questo motivo è stato opportuno ricorrere ad un “tagliando” per adeguarli maggiormente all’evoluzione dei settori oggetto di controllo.
Ma cosa sono in sintesi gli studi di settore? Sono delle metodologie informatiche-statistiche di calcolo dei ricavi o dei compensi presunti relativi all’attività di imprese e professionisti utilizzabili come strumento di accertamento.
In pratica basta inserire i propri dati contabili e fiscali nel programma Gerico realizzato per conto del Ministero delle Finanze, insieme ad altri dati relativi allo svolgimento dell’attività, per ottenere il responso, o meglio i responsi, che confermano o meno la regolarità dell’impresa o professionista.
Attualmente gli studi di settore sono 206 e sono relativi alle varie attività economiche svolte dai lavoratori autonomi. Di questi, 138 sono definitivi, cioè consentono l’utilizzo pieno ai fini dell’accertamento. In caso di adeguamento, cioè se il contribuente riconosce di aver omesso dei ricavi o compensi, è dovuta la maggiorazione del 3%, qualora gli importi dichiarati in meno siano superiori al 10% del totale calcolato da Gerico. Per i definitivi sono inoltre applicabili gli indicatori di normalità economica (INE), che servono a individuare anomalie che possono derivare da una indicazione infedele nel quadro dei redditi d’impresa o professione, nonché per quantificare i maggiori ricavi o compensi conseguenti. I nuovi indicatori introdotti da quest’anno sono relativi al costo dei beni ammortizzabili, la durata delle scorte e l’incidenza dei costi residui di gestione sul totale dei ricavi.
68 sono revisionati, vale a dire risultano dall’evoluzione di precedenti studi esistenti, e sono considerati al pari dei nuovi studi. Ciò significa che non è dovuta la maggiorazione del 3% in caso di adeguamento per importi di ricavi superiori al 10%. Agli studi revisionati si applicano, oltre agli indicatori di normalità definitivi, gli indicatori di coerenza che incidono direttamente sul calcolo della congruità. La novità di quest’anno è che è ora possibile dare giustificazioni in caso di situazioni anomale ed anche di “forzare” il calcolo proposto dal software ministeriale.
4 studi, infine sono monitorati e cioè non sono ancora utilizzabili direttamente ai fini dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La compilazione è comunque utile a quest’ultima per selezionare eventuali posizioni anomale ai fini del controllo.
Il raggiungimento della congruità e della coerenza mette al riparo non solo dagli accertamenti basati sugli studi di settore, che sono i più frequenti, ma anche da quelli analitico-induttivi.
In sostanza i “contribuenti virtuosi” naturalmente o anche in seguito ad adeguamento, sono al riparo dagli accertamenti se l’ammontare dei ricavi o compensi non dichiarati è pari o inferiore al 40 % del totale. E’ previsto un massimo di 50.000 euro alle attività eventualmente non dichiarate. In pratica se ho dichiarato un reddito pari a 100.000 euro, non posso subire accertamenti analitico-induttivi se i maggiori compensi non sono superiori a 40.000 euro (40% del dichiarato) o, in ogni caso se non sono maggiori di 50.000 euro. Nel caso in cui si subisca un accertamento ulteriore le sanzioni pecuniarie dovute saranno maggiorate del 10% per le violazioni di omessa o infedele indicazione dei dati indicati nei modelli per gli studi di settore o delle inesistenti cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi.

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