martedì 12 maggio 2009

L’IVA PER CASSA. AL VIA UNA PROMESSA DI BERLUSCONI

Finalmente è stato posto l’ultimo tassello mancante per attuare la cosiddetta IVA per cassa, promessa proprio da Silvio Berlusconi nella campagna elettorale dello scorso anno. Vediamo una breve sintesi.
COS’E’: La disposizione contenuta nel D.L. n. 185 del 29.11.2008 consente ad alcune tipologie di soggetti di versare l’IVA periodica solo una volta incassate le fatture emesse.
SOGGETTI INTERESSATI. La legge si applica agli imprenditori e ai professionisti che abbiano avuto, nell’anno precedente, un volume d’affari non superiore a € 200.000. Si tratta di una FACOLTA’ non di un obbligo.
PERIODO DI VALIDITA’: La norma è in vigore dal 28 aprile 2009, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del regolamento attuativo.
ESCLUSIONI: L’IVA per cassa non è applicabile alle fatture emesse nei confronti di privati oppure di soggetti che operano in particolari regimi d’imposta, come reverse charge (edilizia), produttori agricoli, commercianti di sali e tabacchi o prodotti editoriali o telefonici, agenzie di viaggio, rivenditori di beni usati in regime del margine.
INDICAZIONE IN FATTURA: E’ fondamentale che sulla fattura emessa venga indicata chiaramente una dicitura del tipo “Operazione con IVA ad esigibilità differita, ex art. 7 del DL 185/08”. In mancanza l’operazione si considera ad esigibilità immediata, per cui l’IVA andrà assolta con le scadenze ordinarie.
VERSAMENTO ENTRO UN ANNO: Il differimento del versamento dell’IVA può durare al massimo un anno dall’emissione della fattura. Trascorso tale termine l’IVA va versata anche se la fattura non è stata incassata.
DETRAZIONE DIFFERITA DELL’IVA: Chi riceve una fattura con la dicitura relativa al differimento, non potrà detrarre l’IVA immediatamente, ma solo al momento in cui ne pagherà l’importo. Se ciò non avvenisse entro un anno, la detrazione sarà possibile a tale scadenza.