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mercoledì 14 maggio 2008

Redditi degli italiani in rete. Cosa dice la legge?

Gli internauti curiosi che si sono collegati al sito dell’Agenzia delle Entrate nel pomeriggio del 30 aprile scorso sono purtroppo restati a bocca asciutta ed hanno dovuto accontentarsi di leggere il comunicato stampa con cui si spiegavano i motivi della sospensione della consultazione.
In particolare venivano citati l’art. 69 del Dpr 600 del 1973 e l’art. 66 bis del Dpr 633 del 1972 che a detta dell’Agenzia giustificavano la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. Vediamo che cosa prevedono.
L’art. 69 del DPR 600/1973 è intitolato “Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti” e prescrive, in sostanza, qual è il contenuto di queste liste e le modalità di pubblicazione. “Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell' ambito dell' attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire….” Il penultimo comma prescrive che “ Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati.”
La disposizione di legge è abbastanza chiara e prevede che il cittadino interessato debba recarsi personalmente presso l’Agenzia delle Entrate o il comune per richiedere le informazioni che gli servono. Ovviamente, la persona viene identificata ed il suo accesso registrato. Mi pare improbabile che un singolo soggetto possa chiedere di entrare in possesso dell’intero elenco dei contribuenti, in quanto gli uffici non procederebbero alla consegna dei documenti.
L’art. 66 bis della legge sull’IVA disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti in maniera analoga a quanto prevede l’art. 69 del DPR 600/73. In tal caso si fa riferimento alle dichiarazioni IVA. Il penultimo comma prevede il deposito degli elenchi, per la durata di un anno, sia presso gli uffici territorialmente competenti, sia presso i comuni, ai fini della consultazione.
E’ anche prevista la pubblicazione di coloro che hanno richiesto rimborsi IVA e di chi li ha ottenuti.
Ciò che appare evidente è che nelle disposizioni richiamate dall’Agenzia delle Entrate non c’è scritto che gli elenchi dei contribuenti possono o debbono essere pubblicati in toto su internet dando la possibilità a chiunque di “scaricare” l’intero database.
Se poi andiamo a leggere il provvedimento del 5/03/2008 emesso dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, Massimo Romano, ora indagato dalla Procura di Roma per violazione della legge sulla Privacy, all’art. 6, è scritto: “Ai fini della consultazione i medesimi elenchi sono pubblicati in apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it/, in relazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.” Ed è in questo punto che viene espressa l’assoluta novità dell’adempimento di diffusione assolto a mezzo rete. Quindi non nelle leggi, ma in un provvedimento firmato dal direttore generale, e nemmeno da un ministro o vice-ministro.
Nel documento sono anche indicate le motivazioni che citano la necessità di “perseguire la finalità di interesse pubblico per realizzare un quadro di trasparenza e di circolazione dei dati in possesso dell’Amministrazione…”
Addirittura vengono citate delle decisioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2001 e 2003, le quali affermano in sintesi che “non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività”.
Ebbene, l’urgenza di pubblicare gli elenchi prima della disfatta elettorale, già nell’aria sulla base di numerosi sondaggi, ha fatto persino dimenticare di chiedere un consulto preventivo al Garante della Privacy, che era del tutto all’oscuro del misfatto che stava per compiersi.
Ma la cosa più dubbia è proprio l’esistenza delle finalità di interesse pubblico o della collettività che motivano la pubblicazione.
La mia opinione personale, e forse non professionale, è che per conoscere i fatti altrui e soddisfare la propria curiosità è più utile sfogliare i rotocalchi rosa di cui le edicole traboccano….
E’ chiaro che non troveremo notizie sul nostro vicino di casa, a meno che non sia Gorge Clooney, ma, sinceramente, la pubblica utilità nell’alimentazione della curiosità altrui non ce la vedo proprio… Senò, anche il Grande Fratello persegue finalità di interesse pubblico!!!

venerdì 2 maggio 2008

I redditi degli italiani su internet. Sei d'accordo?

Ancora lui, Vincenzo Visco, vice ministro delle Finanze, ancora in carica per poche ore, si è macchiato di un’ultima gravissima colpa nei confronti dei tanto odiati (da lui) contribuenti.
Per chi era in vacanza, il 30 aprile si è consumata una triste pagina per la repubblica, un atto osceno in luogo pubblico, la rete, in cui le informazioni circolano in tempo reale verso tutti coloro che le cerchino…
Questa volta il più odiato vice-ministro della storia, che già si era guadagnato le stellette sul campo in numerose occasioni, ha voluto compiere la sua ultima vendetta contro gli evasori (che per lui sono tutti i contribuenti). Proprio lui, che il suo partito non ha neppure candidare alle ultime elezioni politiche, per non perdere milioni di voti, ha voluto confermare per sempre la sua fama di cattivo.
Ebbene, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono apparsi gli elenchi dei contribuenti italiani del 2005, con i relativi redditi dichiarati da ciascuno. Grazie ad uno scoop di Italia Oggi, migliaia di internauti hanno potuto, nella mattina del 30 aprile, consultare liberamente quanto hanno dichiarato i contribuenti italiani. E si è così scatenata la curiosità di confrontare il proprio reddito con quello di amici, conoscenti, vicini di casa, parenti, colleghi di lavoro, personaggi famosi, politici, imprenditori, concorrenti ecc…………..
L’abbuffata è stata grassa per tutti quelli che ne hanno approfittato… tanto che il sito del ministero è andato in tilt (per eccesso di rialzo)….finché il Garante della Privacy non ha obbligato l’Agenzia delle Entrate a sospendere la consultazione on line degli elenchi.
Al di là degli aspetti giuridici, di cui si occuperà il nostro esperto fiscale in un prossimo intervento, occupiamoci del lato pratico della cosa.
1) A CHI GIOVA? Premesso che l’Agenzia delle Entrate, i Comuni e, in generale, tutti coloro che appartengono alla magistratura e alle forze dell’ordine, possono già consultare i dati dei contribuenti, qualora ne abbiano la necessità, a chi è rivolta la pubblicazione? Ovviamente alla totalità dei cittadini, che nulla hanno a che fare con i dati pubblicati. Pertanto, la conoscenza da parte loro è destinata UNICAMENTE A SODDISFARE LA PROPRIA CURIOSITA’. Quindi è totalmente inutile!!!
2) LA LOTTA ALL’EVASIONE. Qualche rincretinito ha addirittura detto che se tutti sanno il reddito dichiarato da tutti, dai confronti che la gente potrà fare, ci sarà un maggiore impulso alla lotta all’evasione! Cioè: se io vedo che il mio vicino di casa si compra la Porsche ed io so che non guadagna abbastanza per permetterselo, allora posso andarlo a denunciare alla GDF o all’Agenzia delle Entrate perché gli facciano un accertamento. BINGO. Se questo comportamento lo tengono 60 milioni di italiani, rispetto a loro conoscenti, nemici ecc…. le denunce che verranno inoltrate quante saranno? Chi si occuperà di riceverle? E chi avrà il compito di verificare se ci sono elementi che facciano supporre un’evasione fiscale? Il fatto è che c’è già chi si occupa di lotta all’evasione in Italia e non c’è bisogno di tanti piccoli Sherloch Holmes che si mettano ad indagare su cose che probabilmente non sono nemmeno in grado di capire!
3) IL DIRITTO ALLA PRIVACY. Se il reddito dichiarato dai contribuenti non è un dato sensibile e quindi tutelato dalla legge sulla Privacy, allora che cosa lo è? Diciamocelo chiaramente: A CHI FA PIACERE CHE GLI ALTRI SAPPIANO QUANTO GUADAGNA O QUANTO DICHIARA AL FISCO? Certo, moltissimi non hanno nulla da nascondere, ma perché mettersi alla berlina? Il fatto è questo: o esiste il diritto alla privacy oppure lo aboliamo e pubblichiamo su internet tutto, ma proprio tutto su tutti i cittadini, anche le cose più terribili e imbarazzanti, dalle cartelle cliniche al casellario giudiziario, passando per le abitudini ed inclinazioni sessuali ai dati del proprio conto bancario. Non vi piace più, cari curiosoni?
4) LA SOLUZIONE. CHI E’ SENZA PECCATO SCAGLI LA PRIMA PIETRA! Vale a dire, se proprio è una cosa così normale, quella di far sapere agli altri i fatti propri, allora propongo di pubblicare i dati fiscali di tutti quei contribuenti che vi acconsentano. Così sarebbe giusto, ma temo che non sarebbero molte le adesioni…..