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venerdì 12 settembre 2008

Le paleo-detrazioni d'imposta.

Su il Sole 24 Ore del 10 agosto scorso c’era un articolo intitolato “Sconti fiscali d’annata” in cui si citavano molte detrazioni d’imposta o soglie utili ai fini delle imposte i cui importi sono rimasti fermi agli anni ’90.
Fra questi è interessante l’importo per essere considerati fiscalmente a carico di qualcuno (genitori, coniuge o parenti) che è rimasto fisso a 2.840,51 euro, sin dal 1994. Già probabilmente nel 1994 era un importo basso, in quanto neppure allora una persona poteva campare con 2.840 euro all’anno. Oggi nel 2008, dopo il passaggio all’euro che ha praticamente raddoppiato i prezzi, e tutti i rincari che continuano inarrestabili anche in queste ore, è semplicemente ridicolo!
Il fatto di essere posti a carico di un genitore, ad esempio, consente a quest’ultimo di avere un piccolo sconto sulle imposte da pagare, in considerazione dei soldi che gli tocca sborsare per mantenere il figlio. Quindi un figlio che ha un reddito di circa 3.000 euro annui, è più oneroso da mantenere di uno che ne guadagna 2.800. La cosa può sembrare illogica, ma è così.
L’altro limite “strano” riguarda la percentuale di detrazione delle spese mediche, che è saldamente ancorata al 19% sin da 1998. Tale percentuale corrispondeva all’IRPEF dovuta sullo scaglione più basso allora vigente. Ora l’aliquota più bassa è il 23%, dopo essere stata il 20%. Purtroppo la detrazione è rimasta fissa al 19%. Si segnala anche la franchigia di 129,11 euro che penalizza senza giustificazione coloro che sono più sani e quindi spendono meno in medicinali.
Anche le spese funebri sono ammesse in detrazione fino ai vecchi 3.000.000 di lire, cioè 1.549,37 euro. Sempre al 19%. Anche qui gli importi effettivamente sostenuti sono purtroppo molto più alti.
I premi delle polizze di assicurazione sulla vita sono invece fermi a 1.291,14 € sin dal 1998, quando l’importo era di 2.500.000 lire.
La detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa è invece stata aggiornata di recente, ed è ora pari a 3.615,20. In precedenza era 2.582,28. Mi sembra ancora un po’ poco, in considerazione dell’incremento degli interessi passivi che c’è stato in questi ultimi due anni. Mi spiego, se un cittadino paga 5.000 euro all’anno di interessi passivi su mutui, e non si può lamentare troppo, detrae solo fino a 3.615 €, sempre nel limite di quel 19% di cui abbiamo già parlato.
E cosa dire dell’agevolazione fiscale principe in Italia, il 36%? Criticarla è come sputare nel piatto in cui si mangia, però…. Piuttosto che usufruire di questo maxi-sconto ci sono molti contribuenti che preferiscono pagare in nero i lavori di ristrutturazione dietro uno sconto sulla prestazione. Infatti, il bonus del 36% dei costi sostenuti, va suddiviso in 10 anni, cioè è pari al 3,6% all’anno.
Se chi esegue i lavori si fa pagare in nero, “sconta” l’IVA, del 20% o del 10% e magari, è anche disposto a scontare un’altra percentuale in cambio del “suo” risparmio fiscale. Per cui il cittadino invece di pagare di più subito, e risparmiare poi con le dichiarazioni dei redditi, preferisce risparmiare oggi e basta! E poi non deve comunicare nulla all’Agenzia delle Entrate, non deve indicare nulla nelle successive 10 dichiarazioni dei redditi, non deve pagare con bonifico ecc…
Anche questa agevolazioni andrebbe rivista e aggiornata, rendendola più immediata come risparmio fiscale, e meno complicata come gestione.
Mi fermo qui, non vorrei passare ai limiti ridicoli nell’ambito del reddito d’impresa… primo fra tutti l’importo massimo del costo dell’auto aziendale o professionale, che un tempo era di 35 milioni di lire, ed oggi, dopo 10 anni, è ancora uguale (tradotto in euro). Si vede che le auto non sono mai aumentate in tutti questi anni!

mercoledì 5 dicembre 2007

Buone nuove dalla Finanziaria 2008

Per superare un po' l'indignazione del contribuente medio che spesso si avverte leggendo le pagine di questo blog vi voglio segnalare che nella legge Finanziaria alle volte ci sono anche buone novità. E quando ciò accade noi lo diciamo, anzi lo urliamo... Perchè ricordate, il motto è sempre quello: le uniche tasse "buone" sono quelle risparmiate!!!
Nella Finanziaria 2008 sono contenute infatti alcune novità positive che riguardano le persone fisiche, ed in particolar modo delle agevolazioni d’imposta nuove o di anni precedenti prorogate anche per il futuro.

1. INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI: Il tetto massimo per la detraibilità degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa aumenta da € 3.615,20 a € 4.000,00. Pertanto la detrazione massima s’innalzerà da 687 a 760 euro (19% degli interessi pagati).

2. TASSAZIONE DELLA PRIMA CASA: Dal 2008 la rendita catastale della prima casa non avrà più un peso fiscalmente rilevante. Viene così annullato l’effetto negativo previsto dalla Finanziaria dello scorso anno che incideva sulle detrazioni per carichi di famiglia. Viene prevista una ulteriore detrazione ICI per i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale. L’importo sarà dal 2008 pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di 200 euro, ragguagliati al periodo in cui l’immobile è abitazione principale.

3. AGEVOLAZIONI PER AFFITTI DI ABITAZIONI. Agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, ottenuti in locazione con un regolare contratto ai sensi della legge 431/98, spetterà una detrazione d’imposta pari a € 300 se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro. La detrazione scende a 150 € se il reddito è superiore a 15.493,71 ma inferiore a € 30.987,41. La detrazione va ripartita fra i soggetti che risiedono nell’immobile. L’agevolazione vale anche per i redditi 2007. P.S. Questa è la famosa agevolazione ai "bamboccioni" citati dal ministro Padoa-Schioppa, che ha fatto rizzare i capelli a molti benpensanti.

4. AGEVOLAZIONI PER AFFITTI AI GIOVANI. L’agevolazione di cui sopra può salire a € 991,60 se il reddito non supera € 15.493,71 e € 495,80 se è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41, nel caso in cui gli inquilini abbiano un’età compresa fra i 20 e i 30 anni. N.B. L’abitazione deve essere diversa da quella dei genitori o affidatari dei giovani. Per coloro che hanno un reddito incapiente, cioè non sono in grado di usufruire dell’intera detrazione a causa del reddito basso, è prevista la corresponsione di un pari importo in denaro, secondo modalità da definire. A partire dai redditi 2007.

5. BONUS DEL 19% PER OSPITALITA’ AGLI STUDENTI. Sui canoni di locazione ma anche su quelli pagati dagli studenti per contratti di ospitalità stipulati con Università, enti di diritto allo studio, collegi universitari e altri enti senza fini di lucro, è prevista la detrazione d’imposta del 19%, con un tetto massimo di spese di € 2.633. L’agevolazione massima è quindi di € 500. E’ necessario che gli studenti siano iscritti ad una università situata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 km.

6. DETRAZIONE PER IL CONIUGE CON ASSEGNI PERIODICI. Al coniuge che percepisce assegni periodici per separazione o divorzio, con esclusione di quelli per il mantenimento dei figli, spetterà una detrazione d’imposta pari a € 1.725, se il suo reddito sarà inferiore a € 7.500. In caso di reddito più alto, fino a € 15.000 o fino a € 55.000, spetterà una riduzione base di € 1.255, aumentata o diminuita di un certo importo, ottenibile attraverso calcoli complessi, variabile in base al reddito. In vigore dai redditi 2007.

7. AGEVOLAZIONE RISTRUTTURAZIONI DEL 36% E IVA AL 10%: Viene prorogata fino al 2010 l’agevolazione sulla ristrutturazione delle abitazioni consistente nel 36% dell’IRPEF, con il tetto annuo di 48.000 euro per ogni unità immobiliare.
Dal 2008 sono interessati anche gli imprenditori individuali e i soci di società di persone.
Anche l’IVA sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati abitativi rimane ridotta al 10% anche fino all’anno 2010. Se l’impresa edile o chi esegue l’opera fattura anche i materiali impiegati nella costruzione, dal 2008, per poter applicare l’IVA agevolata, non è più necessario che indichi distintamente in fattura l’importo della manodopera. Tale suddivisione resta però necessaria per l’agevolazione del 36%.

8. SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: Fino a tutto il 2010 chi installa pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, potrà detrarre dall’IRPEF dovuta nell’anno, un importo pari al 55% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 60.000 euro (importo massimo di agevolazione). Stessa agevolazione fino al 2010 anche a coloro che sostituiscono gli impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, con un bonus massimo di € 30.000. Spetta inoltre la detrazione d’imposta del 55%, fino ad un massimo di € 100.000, per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, in modo tale da consentire un risparmio energetico pari almeno al 20%. La novità in vigore dal gennaio 2008 consiste nella suddivisione dell’agevolazione in rate costanti in numero da 3 a 10, con una scelta da effettuare al momento della prima detrazione nel modello Unico. In precedenza le rate erano obbligatoriamente tre. Non essendo stato chiarito come comportarsi per le spese sostenute nel 2007, è preferibile ritardare a gennaio 2008 il saldo del corrispettivo per i lavori oggetto della presente agevolazione, nel caso in cui l’importo da imputare a ciascun anno non trovi capienza nel reddito conseguito. In tal modo sarà possibile rateizzare l’importo dell’agevolazione fino a 10 anni ed evitare di perdere parte del beneficio. Dal 2008 l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato ed il rilascio di una certificazione energetica non sarà più necessaria nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l’installazione di pannelli solari. Negli altri casi occorrerà provvedere come in passato.

9. ASILI NIDO: Prorogata al 31 dicembre 2008 l’agevolazione per le spese sostenute dai genitori per le rette degli asili nido. L’importo massimo è di 120 euro per ogni figlio, pari al 19% della spesa agevolabile sostenuta di € 632.