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martedì 19 febbraio 2008

Il ROL. Cos’è e a che cosa serve.

ROL è l’acronimo di reddito operativo lordo, vale a dire il risultato della gestione aziendale al lordo delle imposte di competenza. Più nello specifico il ROL viene calcolato nel seguente modo, avuto riguardo al bilancio d’esercizio in formato UE e alle codifiche riportate all’art. 2425 del Codice Civile:
A)Valore della produzione
meno
B) Costi della produzione
Più
B) 10 lettera a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B) 10 lettera b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Più
B) 8 lettera b) relativamente ai canoni di locazione finanziaria (leasing) di beni strumentali
Il ROL è semplicemente un parametro che misura la produttività e le performaces della gestione caratteristica.
Nell’ambito fiscale il ROL ha assunto una notevole importanza con la Finanziaria 2008 che ha riformulato l’art. 96 del TUIR e abrogato il 97 e il 98.
Quello che è successo dal 1° gennaio di quest’anno è una piccola rivoluzione nel campo della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali. In precedenza vigevano altri meccanismi volti a penalizzare le imprese sottocapitalizzate, cioè che facevano troppo ricorso all’indebitamento e quindi ai capitali di terzi.
Ora il nuovo art. 96 pone una nuova regola per le imprese soggette all’IRES. Gli interessi passivi sono deducibili solo nel limite del 30% del ROL. La quota di interessi indeducibili potrà però essere riportata agli esercizi successivi senza limiti di tempo, per mitigare gli effetti di un esercizio particolarmente oneroso sul piano della remunerazione del debito. Se, in sostanza l’indebitamento si ridurrà, e gli interessi degli esercizi successivi saranno inferiori al 30% del ROL, si potranno recuperare via via le quote non dedotte in precedenza.
Due emendamenti alla Finanziaria hanno un po’ alleggerito la situazione.
1) Per il 2008 e il 2009 al 30% del ROL si aggiungerà rispettivamente la somma di € 10.000 e 5.000. Fino a tali importi gli interessi passivi saranno comunque deducibili, anche se il 30% del Rol sarà pari a zero.
2) Dal 2010, se non tutto il 30% del Rol servirà per coprire gli interessi passivi dell’anno, la differenza fra i due valori sarà riportabile agli anni successivi.
Sfuggono dal conteggio, per espressa previsione della norma, gli interessi passivi che rientrano nel costo del bene strumentale acquistato, materiale o immateriale, così come indicato nell’art.110 comma 1, lett. b) del TUIR. Per sottrarre tali interessi passivi dal conto economico bisogna però fare attenzione alle norme relative alla capitalizzazione dei costi con l’imputazione al valore del cespite, contenute nel Principio contabile n. 12 e nel Documento Oic n. 16.
In sostanza gli interessi passivi sui capitali presi a prestito per la realizzazione di immobilizzazioni, sono capitalizzabili solo se relativi al periodo della costruzione del bene strumentale, fino al momento in cui lo stesso è pronto per l’uso.
Quanto illustrato comporterà sicuramente maggiori imposte per le società di capitali e penalizzerà maggiormente le imprese in difficoltà.

mercoledì 23 gennaio 2008

Sei sicuro che il nuovo regime fiscale ti convenga? Ecco come sfuggire alla trappola di Visco

La Finanziaria 2008 (vedi circolare ministeriale) , fra le altre cose, ha dato il via ad un nuovo regime fiscale agevolato per i piccoli imprenditori e professionisti che rispettano alcune condizioni:
1) Hanno avuto un fatturato nel 2007 non superiore a 30.000 euro
2) Non utilizzano beni strumentali superiori a 15.000 euro, acquistati negli ultimi 3 anni
3) Non hanno effettuato esportazioni
4) Non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori
5) Devono essere residenti in Italia
6) Non devono essere soci in società di persone o Srl in regime di trasparenza.

Ai fortunati che potranno rientrare nelle condizioni citate sono concessi i seguenti vantaggi:
1) Esenzione dalla tenuta delle scritture contabili, è solo necessario numerare e conservare le fatture emesse e ricevute. Se a fine anno non sapete qual è il vostro reddito e l’imponibile fiscale perché non avete tenuto una contabilità, chiedete a Visco come potete fare, visto che la “furbata” permetterebbe di risparmiare i soldi della parcella del commercialista
2) Esenzione dall’IRAP, che peraltro in base alla giurisprudenza non sarebbe dovuta da contribuenti minimi come quelli che applicheranno questo regime
3) Pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale pari al 20% del reddito inteso come differenza fra ricavi e costi. Considerando che l’aliquota sullo scaglione IRPEF minimo (0-15.00 €) è pari al 23% la convenienza ci dovrebbe essere di sicuro, ma non è detto
4) Non applicazione dell’IVA sulle fatture di vendita o parcelle emesse e conseguente eliminazione dell’obbligo di effettuare la liquidazione e il versamento periodico dell’imposta

Gli svantaggi derivano dalle seguenti considerazioni:
1) Nel conteggio dell’imposta sostitutiva sull’imponibile vengono perse le detrazioni d’imposta che normalmente spettano sui redditi di lavoro autonomo e per il sostenimento di oneri deducibili (spese mediche ecc..). Dovrebbero essere mantenute le detrazioni per carichi di famiglia. La perdita delle detrazioni non opera se si posseggono altri redditi, per cui, in tal caso il nuovo regime è tanto più conveniente, quanto più alti sono gli altri redditi. Infatti l’aliquota resta fissa al 20% su tutti i redditi da impresa o professione in regime dei minimi, evitando l’applicazione delle maggiori aliquote sugli scaglioni più elevati
2) Alla non applicazione dell’IVA sulle fatture emesse si accompagna la non detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sulle fatture di acquisto. Tale limitazione può essere penalizzante per chi opera con le imprese e perde quindi la detraibilità, non potendo “scaricare” il tributo sui clienti. La convenienza invece c’è se si esercita per esempio il commercio al minuto, in quanto, a parità di prezzi praticati, si potrà intascare la differenza fra l’IVA teoricamente incorporata nei corrispettivi e quella pagata sugli acquisti. Conveniente anche per coloro che operano in regime di esenzione IVA, che non potevano, neanche nei regime normale, detrarre l’imposta sugli acquisti.
3) Sull’acquisto di beni strumentali non è più previsto l’ammortamento, ma i costi sono deducibili per cassa, cioè interamente nell’esercizio di sostenimento del costo. Ciò è vantaggioso nel primo esercizio, ma può diventare penalizzante nell’ipotesi di uscita dal regime dei minimi, in quanto si risparmia solo il 20% il primo anno e successivamente si perde la detrazione delle quote d’ammortamento, cosa che comporterebbe maggiore risparmio fiscale con l’applicazione delle aliquote ordinarie più elevate
4) Rettifica della detrazione: è necessario “restituire” al fisco l’IVA detratta nei cinque esercizi precedenti quello di ingresso nel regime speciale, relativamente ai beni strumentali acquistati
Per tutti questi motivi occorre fare molta attenzione al nuovo regime dei minimi, in quanto la convenienza è tutt’altro che scontata, anzi, in certi casi diventa penalizzante rispetto al regime ordinario. I calcoli e le considerazioni sono in effetti complessi e pertanto, è consigliabile rivolgersi al proprio commercialista per evitare di rimanere scottati dalla “bontà” del fisco!

giovedì 17 gennaio 2008

Finanziaria 2008: novità per le imprese

Per soddisfare gli internauti più curiosi ed allietare gli imprenditori che, anche questa volta, si sono "presi la mazzata", vi propongo in breve flash sulle novità fiscali di questa manovra Finanziaria 2008. Anche se le aliquote nominali sono diminuite, penso che voi siate abbastanza scafati per leggere fra le righe e capire che le cose non stanno proprio cosi...
1. RIDUZIONE ALIQUOTE IRES E IRAP: Dal 1° gennaio 2008 l’aliquota IRES scenderà dal 33% al 27,5%, mentre quella IRAP dal 4,25% al 3,9%.

2. TASSAZIONE IMPRESE E SOCIETA’ DI PERSONE: Le imprese individuali e le società di persone quali snc e sas, che in contabilità ordinaria, potranno esercitare un’opzione per essere tassate come le società di capitali, e pagheranno così in capo all’impresa un’imposta sostitutiva pari al 27,5%, a patto che non distribuiscano gli utili conseguiti e tassati. Si attendono interventi legislativi che disciplinino l’operatività della norma.


3. CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AGEVOLATE: Le cessioni di partecipazioni detenute da società di capitali, già soggette al regime della PEX (participation exemption), godranno di un’ulteriore sconto. La quota esente di plusvalenza sulla cessione della partecipazione passa dall’84 al 95%. Pertanto l’IRES da versare sulla plusvalenza scende dal 5,28 al 1,375%. Il periodo di possesso minimo delle partecipazioni per usufruire del regime PEX si riduce da 18 a 12 mesi.

4. IRES: DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI. In sostanza viene consentita la deduzione degli interessi passivi relativi all’esercizio dell’impresa limitatamente al 30% del risultato di gestione operativa (ROL), cioè il risultato derivante dai ricavi e proventi tipici dell’impresa. Il risultato operativo viene inteso al lordo di ammortamenti e canoni leasing. La limitazione non riguarda imprese individuali né le società di persone. Fra gli interessi rilevanti ai fine della norma non sono compresi quelli capitalizzabili sul costo dell’immobilizzazione cui si riferiscono. Per attutire il “colpo”, che sarà particolarmente penalizzante per le imprese con un ROL basso, negli anni 2008 e 2009 è previsto un aumento della soglia di deducibilità degli interessi passivi pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 €, in luogo della soglia che sarà valida a regime.

5. SPESE DI RAPPRESENTANZA: Dal 2008 Le spese di rappresentanza diventano deducibili interamente nel periodo d’imposta (in precedenza si deduceva 1/3 in 5 anni) solo se verranno rispettati determinati requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti con apposito DM. Si farà attenzione alla natura e alla destinazione della spesa sostenuta, al volume dei ricavi dell’impresa e all’attività internazionale dalla stessa svolta.
Il costo soglia per la deducibilità dei beni da cedere come omaggi sale da 25 a 50€. Oltre tale limite la spesa sostenuta sarà indeducibile.

6. COMPENSAZIONE PERDITE D’IMPRESA. Le perdite di lavoro autonomo e d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata saranno compensabili con redditi di natura diversa riferibili allo stesso periodo d’imposta. Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria saranno poi riportabili ai periodi d’imposta successivi, ma non oltre il 5°, mentre quelle di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata, se non utilizzate nell’esercizio di conseguimento, saranno perse.

7. AMMORTAMENTO ANTICIPATO E ACCELERATO. A partire dai cespiti acquistati nel periodo d’imposta 2008 non sarà più possibile effettuare l’ammortamento anticipato, vale a dire in misura pari al doppio dell’aliquota ordinaria, per i primi 3 esercizi dall’entrata in funzione. Stessa sorte subisce l’ammortamento accelerato che prima era possibile in situazioni di obiettivo maggiore utilizzo dei beni strumentali. Per i beni strumentali acquistati nel 2008 è però prevista la possibilità di dedurre l’aliquota “piena” e cioè non ridotta alla metà, come avviene di solito per il primo esercizio di ammortamento. Tale norma è peggiorativa nei primi anni di acquisto dei cespiti, anche se nell’arco dell’intero periodo d’ammortamento le quote dedotte non cambiano.


8. DEDUCIBILITA’ CANONI LEASING. La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sull’acquisizione di beni strumentali mobili è consentita solo se la durata del contratto non supera i 2/3 della durata del periodo di ammortamento di beni della stessa natura. Per i leasing immobiliari la durata del contratto deve inoltre essere almeno pari a 18 anni, tranne nei casi di aliquote d’ammortamento più alte (per il settore chimico manifatturiero 7%) in cui il minimo è di 11 anni. Per le autovetture la durata minima dei contratti di leasing è fissata in 4 anni.

9. RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI. Dal 1° gennaio 2008 sarà possibile effettuare conferimenti di aziende in sospensione d’imposta anche per le società di persone. La società conferitaria potrà anche iscrivere maggiori valori in contabilità (rispetto ai valori di libro della conferente), sui beni oggetto del conferimento, assolvendo una imposta sostitutiva su tali valori, di importo variabile dal 12 al 16%. L’imposta sostitutiva sarà applicabile anche nel caso di affrancamento dei disavanzi di fusione e scissione. In tal modo i valori saranno riconosciuti sia contabilmente che fiscalmente.

10. ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI: Le imprese individuali intestatarie di immobili strumentali possono estrometterli, ottenendone l’intestazione personalmente in capo all’imprenditore, entro il 30 aprile 2008, pagando un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e IVA, pari al 10%, calcolata sulla differenza fra il valore fiscalmente riconosciuto (di norma costo d’acquisto meno fondo ammortamento) ed il valore normale (cioè il prezzo di mercato).

11. SOCIETA’ DI COMODO: Vengono previste nuove ipotesi di esclusione dalla disciplina delle società di comodo che, come sappiamo penalizza molto i soggetti non operativi. In particolare saranno escluse le società con almeno 50 soci, con 10 dipendenti, con un valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, congrue e coerenti rispetto agli studi di settore e società in fallimento, liquidazione coatta, giudiziaria e concordato preventivo. E’ stata inoltre ridotta al 4% la percentuale presuntiva per il calcolo del reddito degli immobili accatastati come A/10 (uffici).

12. DETRAIBILITA’ IVA AUTO E CELLULARI: Confermata la detraibilità dell’IVA sull’acquisto di auto aziendali al 40%. E’ ora detraibile anche l‘IVA sui pedaggi autostradali secondo le regole valide per le auto. In caso di auto ad uso promiscuo la detraibilità dell’IVA è pari al 40%. L’IVA sulle fatture di acquisto e gestione di telefoni cellulari sarà ora detraibile al 100% e non più al 50%.
D’ora in avanti si seguiranno le regole generali che fanno riferimento all’utilizzo effettivo per fini aziendali.

mercoledì 5 dicembre 2007

Buone nuove dalla Finanziaria 2008

Per superare un po' l'indignazione del contribuente medio che spesso si avverte leggendo le pagine di questo blog vi voglio segnalare che nella legge Finanziaria alle volte ci sono anche buone novità. E quando ciò accade noi lo diciamo, anzi lo urliamo... Perchè ricordate, il motto è sempre quello: le uniche tasse "buone" sono quelle risparmiate!!!
Nella Finanziaria 2008 sono contenute infatti alcune novità positive che riguardano le persone fisiche, ed in particolar modo delle agevolazioni d’imposta nuove o di anni precedenti prorogate anche per il futuro.

1. INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI: Il tetto massimo per la detraibilità degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa aumenta da € 3.615,20 a € 4.000,00. Pertanto la detrazione massima s’innalzerà da 687 a 760 euro (19% degli interessi pagati).

2. TASSAZIONE DELLA PRIMA CASA: Dal 2008 la rendita catastale della prima casa non avrà più un peso fiscalmente rilevante. Viene così annullato l’effetto negativo previsto dalla Finanziaria dello scorso anno che incideva sulle detrazioni per carichi di famiglia. Viene prevista una ulteriore detrazione ICI per i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale. L’importo sarà dal 2008 pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di 200 euro, ragguagliati al periodo in cui l’immobile è abitazione principale.

3. AGEVOLAZIONI PER AFFITTI DI ABITAZIONI. Agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, ottenuti in locazione con un regolare contratto ai sensi della legge 431/98, spetterà una detrazione d’imposta pari a € 300 se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro. La detrazione scende a 150 € se il reddito è superiore a 15.493,71 ma inferiore a € 30.987,41. La detrazione va ripartita fra i soggetti che risiedono nell’immobile. L’agevolazione vale anche per i redditi 2007. P.S. Questa è la famosa agevolazione ai "bamboccioni" citati dal ministro Padoa-Schioppa, che ha fatto rizzare i capelli a molti benpensanti.

4. AGEVOLAZIONI PER AFFITTI AI GIOVANI. L’agevolazione di cui sopra può salire a € 991,60 se il reddito non supera € 15.493,71 e € 495,80 se è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41, nel caso in cui gli inquilini abbiano un’età compresa fra i 20 e i 30 anni. N.B. L’abitazione deve essere diversa da quella dei genitori o affidatari dei giovani. Per coloro che hanno un reddito incapiente, cioè non sono in grado di usufruire dell’intera detrazione a causa del reddito basso, è prevista la corresponsione di un pari importo in denaro, secondo modalità da definire. A partire dai redditi 2007.

5. BONUS DEL 19% PER OSPITALITA’ AGLI STUDENTI. Sui canoni di locazione ma anche su quelli pagati dagli studenti per contratti di ospitalità stipulati con Università, enti di diritto allo studio, collegi universitari e altri enti senza fini di lucro, è prevista la detrazione d’imposta del 19%, con un tetto massimo di spese di € 2.633. L’agevolazione massima è quindi di € 500. E’ necessario che gli studenti siano iscritti ad una università situata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 km.

6. DETRAZIONE PER IL CONIUGE CON ASSEGNI PERIODICI. Al coniuge che percepisce assegni periodici per separazione o divorzio, con esclusione di quelli per il mantenimento dei figli, spetterà una detrazione d’imposta pari a € 1.725, se il suo reddito sarà inferiore a € 7.500. In caso di reddito più alto, fino a € 15.000 o fino a € 55.000, spetterà una riduzione base di € 1.255, aumentata o diminuita di un certo importo, ottenibile attraverso calcoli complessi, variabile in base al reddito. In vigore dai redditi 2007.

7. AGEVOLAZIONE RISTRUTTURAZIONI DEL 36% E IVA AL 10%: Viene prorogata fino al 2010 l’agevolazione sulla ristrutturazione delle abitazioni consistente nel 36% dell’IRPEF, con il tetto annuo di 48.000 euro per ogni unità immobiliare.
Dal 2008 sono interessati anche gli imprenditori individuali e i soci di società di persone.
Anche l’IVA sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati abitativi rimane ridotta al 10% anche fino all’anno 2010. Se l’impresa edile o chi esegue l’opera fattura anche i materiali impiegati nella costruzione, dal 2008, per poter applicare l’IVA agevolata, non è più necessario che indichi distintamente in fattura l’importo della manodopera. Tale suddivisione resta però necessaria per l’agevolazione del 36%.

8. SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: Fino a tutto il 2010 chi installa pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, potrà detrarre dall’IRPEF dovuta nell’anno, un importo pari al 55% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 60.000 euro (importo massimo di agevolazione). Stessa agevolazione fino al 2010 anche a coloro che sostituiscono gli impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, con un bonus massimo di € 30.000. Spetta inoltre la detrazione d’imposta del 55%, fino ad un massimo di € 100.000, per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, in modo tale da consentire un risparmio energetico pari almeno al 20%. La novità in vigore dal gennaio 2008 consiste nella suddivisione dell’agevolazione in rate costanti in numero da 3 a 10, con una scelta da effettuare al momento della prima detrazione nel modello Unico. In precedenza le rate erano obbligatoriamente tre. Non essendo stato chiarito come comportarsi per le spese sostenute nel 2007, è preferibile ritardare a gennaio 2008 il saldo del corrispettivo per i lavori oggetto della presente agevolazione, nel caso in cui l’importo da imputare a ciascun anno non trovi capienza nel reddito conseguito. In tal modo sarà possibile rateizzare l’importo dell’agevolazione fino a 10 anni ed evitare di perdere parte del beneficio. Dal 2008 l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato ed il rilascio di una certificazione energetica non sarà più necessaria nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l’installazione di pannelli solari. Negli altri casi occorrerà provvedere come in passato.

9. ASILI NIDO: Prorogata al 31 dicembre 2008 l’agevolazione per le spese sostenute dai genitori per le rette degli asili nido. L’importo massimo è di 120 euro per ogni figlio, pari al 19% della spesa agevolabile sostenuta di € 632.