ROL è l’acronimo di reddito operativo lordo, vale a dire il risultato della gestione aziendale al lordo delle imposte di competenza. Più nello specifico il ROL viene calcolato nel seguente modo, avuto riguardo al bilancio d’esercizio in formato UE e alle codifiche riportate all’art. 2425 del Codice Civile:
A)Valore della produzione
meno
B) Costi della produzione
Più
B) 10 lettera a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B) 10 lettera b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Più
B) 8 lettera b) relativamente ai canoni di locazione finanziaria (leasing) di beni strumentali
Il ROL è semplicemente un parametro che misura la produttività e le performaces della gestione caratteristica.
Nell’ambito fiscale il ROL ha assunto una notevole importanza con la Finanziaria 2008 che ha riformulato l’art. 96 del TUIR e abrogato il 97 e il 98.
Quello che è successo dal 1° gennaio di quest’anno è una piccola rivoluzione nel campo della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali. In precedenza vigevano altri meccanismi volti a penalizzare le imprese sottocapitalizzate, cioè che facevano troppo ricorso all’indebitamento e quindi ai capitali di terzi.
Ora il nuovo art. 96 pone una nuova regola per le imprese soggette all’IRES. Gli interessi passivi sono deducibili solo nel limite del 30% del ROL. La quota di interessi indeducibili potrà però essere riportata agli esercizi successivi senza limiti di tempo, per mitigare gli effetti di un esercizio particolarmente oneroso sul piano della remunerazione del debito. Se, in sostanza l’indebitamento si ridurrà, e gli interessi degli esercizi successivi saranno inferiori al 30% del ROL, si potranno recuperare via via le quote non dedotte in precedenza.
Due emendamenti alla Finanziaria hanno un po’ alleggerito la situazione.
1) Per il 2008 e il 2009 al 30% del ROL si aggiungerà rispettivamente la somma di € 10.000 e 5.000. Fino a tali importi gli interessi passivi saranno comunque deducibili, anche se il 30% del Rol sarà pari a zero.
2) Dal 2010, se non tutto il 30% del Rol servirà per coprire gli interessi passivi dell’anno, la differenza fra i due valori sarà riportabile agli anni successivi.
Sfuggono dal conteggio, per espressa previsione della norma, gli interessi passivi che rientrano nel costo del bene strumentale acquistato, materiale o immateriale, così come indicato nell’art.110 comma 1, lett. b) del TUIR. Per sottrarre tali interessi passivi dal conto economico bisogna però fare attenzione alle norme relative alla capitalizzazione dei costi con l’imputazione al valore del cespite, contenute nel Principio contabile n. 12 e nel Documento Oic n. 16.
In sostanza gli interessi passivi sui capitali presi a prestito per la realizzazione di immobilizzazioni, sono capitalizzabili solo se relativi al periodo della costruzione del bene strumentale, fino al momento in cui lo stesso è pronto per l’uso.
Quanto illustrato comporterà sicuramente maggiori imposte per le società di capitali e penalizzerà maggiormente le imprese in difficoltà.
A)Valore della produzione
meno
B) Costi della produzione
Più
B) 10 lettera a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B) 10 lettera b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Più
B) 8 lettera b) relativamente ai canoni di locazione finanziaria (leasing) di beni strumentali
Il ROL è semplicemente un parametro che misura la produttività e le performaces della gestione caratteristica.
Nell’ambito fiscale il ROL ha assunto una notevole importanza con la Finanziaria 2008 che ha riformulato l’art. 96 del TUIR e abrogato il 97 e il 98.
Quello che è successo dal 1° gennaio di quest’anno è una piccola rivoluzione nel campo della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali. In precedenza vigevano altri meccanismi volti a penalizzare le imprese sottocapitalizzate, cioè che facevano troppo ricorso all’indebitamento e quindi ai capitali di terzi.
Ora il nuovo art. 96 pone una nuova regola per le imprese soggette all’IRES. Gli interessi passivi sono deducibili solo nel limite del 30% del ROL. La quota di interessi indeducibili potrà però essere riportata agli esercizi successivi senza limiti di tempo, per mitigare gli effetti di un esercizio particolarmente oneroso sul piano della remunerazione del debito. Se, in sostanza l’indebitamento si ridurrà, e gli interessi degli esercizi successivi saranno inferiori al 30% del ROL, si potranno recuperare via via le quote non dedotte in precedenza.
Due emendamenti alla Finanziaria hanno un po’ alleggerito la situazione.
1) Per il 2008 e il 2009 al 30% del ROL si aggiungerà rispettivamente la somma di € 10.000 e 5.000. Fino a tali importi gli interessi passivi saranno comunque deducibili, anche se il 30% del Rol sarà pari a zero.
2) Dal 2010, se non tutto il 30% del Rol servirà per coprire gli interessi passivi dell’anno, la differenza fra i due valori sarà riportabile agli anni successivi.
Sfuggono dal conteggio, per espressa previsione della norma, gli interessi passivi che rientrano nel costo del bene strumentale acquistato, materiale o immateriale, così come indicato nell’art.110 comma 1, lett. b) del TUIR. Per sottrarre tali interessi passivi dal conto economico bisogna però fare attenzione alle norme relative alla capitalizzazione dei costi con l’imputazione al valore del cespite, contenute nel Principio contabile n. 12 e nel Documento Oic n. 16.
In sostanza gli interessi passivi sui capitali presi a prestito per la realizzazione di immobilizzazioni, sono capitalizzabili solo se relativi al periodo della costruzione del bene strumentale, fino al momento in cui lo stesso è pronto per l’uso.
Quanto illustrato comporterà sicuramente maggiori imposte per le società di capitali e penalizzerà maggiormente le imprese in difficoltà.
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