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mercoledì 5 marzo 2008

Nuove iniziative produttive contro regime dei minimi. Quale ti conviene adottare?

Quando un contribuente inizia una nuova attività si pone l’interrogativo se gli convenga optare per il regime delle nuove iniziative produttive oppure accettare il regime dei minimi che è quello “naturale” per i piccoli contribuenti. L’opzione riguarda ovviamente solo i primi tre anni in quanto allo scadere di tale periodo non si è più considerati nuova iniziativa produttiva.
CONTABILITA’. I vantaggi conseguibili utilizzando uno dei due regimi semplificati, rispetto al regime ordinario, consistono nel sostanziale esonero dalla redazione delle scritture contabili. E’ sufficiente numerare e conservare le fatture emesse e ricevute. Salvo comunque effettuare un minimo di annotazioni al fine di monitorare l’ammontare del fatturato e di estrapolare i dati necessari per la dichiarazione dei redditi.
STUDI DI SETTORE. Il regime dei minimi comporta poi l’esclusione dagli studi di settore per sempre e non limitatamente al primo esercizio, come avviene per le nuove iniziative produttive.
IMPOSTE. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è più favorevole per le NIP (nuove iniziative produttive) che è pari al 10% rispetto al regime dei minimi (20%). Occorre però considerare che i contribuenti NIP non possono usufruire delle deduzioni e detrazioni d’imposta che invece spettano ai minimi. Nel caso in cui si abbiano familiari o figli a carico o importi notevoli di spese sanitarie o polizze vita o contributi previdenziali elevati, il regime delle NIP non conviene, a meno che non si abbiano altri redditi, che consentano di usufruire delle detrazioni e deduzioni.
Sia il regime dei minimi, sia il NIP, sono più convenienti, in presenza di altri redditi elevati, rispetto al regime ordinario, in quanto consentono di pagare solo l’imposta sostitutiva del 10 o del 20%, senza fare aumentare gli scaglioni IRPEF.
L’IRAP, pari al 3,9% (dal 2008), è dovuta dalle imprese NIP ma non ne sono soggetti i contribuenti minimi. In questo caso bisogna considerare che l’IRAP effettivamente dovuta non è pari al 3,9% (dal 2008) del reddito, a parte la differente deducibilità di alcuni costi ai fini delle imposte, ma entra in gioco la deduzione forfetaria pari a 8.000 euro, che consente di pagare l’imposta solo altre tale soglia.
IVA. Le nuove iniziative produttive operano in regime IVA e cioè emettono fatture soggette all’imposta sul valore aggiunto e detraggono quella relativa agli acquisti. I contribuenti minimi non sono soggetti IVA, pertanto non detraggono l’imposta assolta sugli acquisti. Questo particolare è ovviamente irrilevante nel caso di soggetti che svolgono attività esenti da IVA, come i medici.
Come già detto in un post precedente, chi è in regime dei minimi e opera con soggetti privati, potrebbe fare un vero affare nel caso in cui riuscisse a lasciare invariato il prezzo finale praticato.
Es. acquisto di un bene a 50 € più IVA 20% pari a 10 €.
Rivendita del bene a 120€ (in precedenza calcolato come 100 € + IVA 20€=120€)
Il contribuente minimo potrà “intascare” 20€ di IVA che non dovrà mai versare.
Il suo guadagno sarà pari a 120-60=60. Quindi pagherà le imposte su 60. uindi paqCiò in quanto l’IVA
divenuta indetraibile sull’acquisto del bene va sommata al costo di acquisto. In regime normale il
guadagno da sottoporre a tassazione è pari invece a 100-50=50€. Ma è pur vero che la differenza di
10 gode di una tassazione molto inferiore per i contribuenti minimi.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA. L’altro aspetto che bisogna considerare riguarda la rettifica della detrazione che diventa obbligatoria per coloro che “passano” dal regime normale a quello dei minimi. Chi inizia l’attività come “minimo” non è interessato a tale rettifica, che consiste nella restituzione al fisco dell’IVA detratta con l’acquisto di beni strumentali acquistati nei 5 anni precedenti quello di adozione del nuovo regime. In unica soluzione oppure a rate.
Oltre all’IVA sui beni strumentali va versata pure quella sui beni in giacenza al 31.12 dell’anno precedente, detratta al momento del loro acquisto. È chiaro che in presenza di attività con beni strumentali acquistati di recente e un magazzino notevole, occorre valutare attentamente i benefici ottenibili dal nuovo regime, e la tassa d’ingresso che si dovrà pagare, che potrebbero anche vanificare i benefici ottenibili.

mercoledì 23 gennaio 2008

Sei sicuro che il nuovo regime fiscale ti convenga? Ecco come sfuggire alla trappola di Visco

La Finanziaria 2008 (vedi circolare ministeriale) , fra le altre cose, ha dato il via ad un nuovo regime fiscale agevolato per i piccoli imprenditori e professionisti che rispettano alcune condizioni:
1) Hanno avuto un fatturato nel 2007 non superiore a 30.000 euro
2) Non utilizzano beni strumentali superiori a 15.000 euro, acquistati negli ultimi 3 anni
3) Non hanno effettuato esportazioni
4) Non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori
5) Devono essere residenti in Italia
6) Non devono essere soci in società di persone o Srl in regime di trasparenza.

Ai fortunati che potranno rientrare nelle condizioni citate sono concessi i seguenti vantaggi:
1) Esenzione dalla tenuta delle scritture contabili, è solo necessario numerare e conservare le fatture emesse e ricevute. Se a fine anno non sapete qual è il vostro reddito e l’imponibile fiscale perché non avete tenuto una contabilità, chiedete a Visco come potete fare, visto che la “furbata” permetterebbe di risparmiare i soldi della parcella del commercialista
2) Esenzione dall’IRAP, che peraltro in base alla giurisprudenza non sarebbe dovuta da contribuenti minimi come quelli che applicheranno questo regime
3) Pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale pari al 20% del reddito inteso come differenza fra ricavi e costi. Considerando che l’aliquota sullo scaglione IRPEF minimo (0-15.00 €) è pari al 23% la convenienza ci dovrebbe essere di sicuro, ma non è detto
4) Non applicazione dell’IVA sulle fatture di vendita o parcelle emesse e conseguente eliminazione dell’obbligo di effettuare la liquidazione e il versamento periodico dell’imposta

Gli svantaggi derivano dalle seguenti considerazioni:
1) Nel conteggio dell’imposta sostitutiva sull’imponibile vengono perse le detrazioni d’imposta che normalmente spettano sui redditi di lavoro autonomo e per il sostenimento di oneri deducibili (spese mediche ecc..). Dovrebbero essere mantenute le detrazioni per carichi di famiglia. La perdita delle detrazioni non opera se si posseggono altri redditi, per cui, in tal caso il nuovo regime è tanto più conveniente, quanto più alti sono gli altri redditi. Infatti l’aliquota resta fissa al 20% su tutti i redditi da impresa o professione in regime dei minimi, evitando l’applicazione delle maggiori aliquote sugli scaglioni più elevati
2) Alla non applicazione dell’IVA sulle fatture emesse si accompagna la non detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sulle fatture di acquisto. Tale limitazione può essere penalizzante per chi opera con le imprese e perde quindi la detraibilità, non potendo “scaricare” il tributo sui clienti. La convenienza invece c’è se si esercita per esempio il commercio al minuto, in quanto, a parità di prezzi praticati, si potrà intascare la differenza fra l’IVA teoricamente incorporata nei corrispettivi e quella pagata sugli acquisti. Conveniente anche per coloro che operano in regime di esenzione IVA, che non potevano, neanche nei regime normale, detrarre l’imposta sugli acquisti.
3) Sull’acquisto di beni strumentali non è più previsto l’ammortamento, ma i costi sono deducibili per cassa, cioè interamente nell’esercizio di sostenimento del costo. Ciò è vantaggioso nel primo esercizio, ma può diventare penalizzante nell’ipotesi di uscita dal regime dei minimi, in quanto si risparmia solo il 20% il primo anno e successivamente si perde la detrazione delle quote d’ammortamento, cosa che comporterebbe maggiore risparmio fiscale con l’applicazione delle aliquote ordinarie più elevate
4) Rettifica della detrazione: è necessario “restituire” al fisco l’IVA detratta nei cinque esercizi precedenti quello di ingresso nel regime speciale, relativamente ai beni strumentali acquistati
Per tutti questi motivi occorre fare molta attenzione al nuovo regime dei minimi, in quanto la convenienza è tutt’altro che scontata, anzi, in certi casi diventa penalizzante rispetto al regime ordinario. I calcoli e le considerazioni sono in effetti complessi e pertanto, è consigliabile rivolgersi al proprio commercialista per evitare di rimanere scottati dalla “bontà” del fisco!