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martedì 19 febbraio 2008

Il ROL. Cos’è e a che cosa serve.

ROL è l’acronimo di reddito operativo lordo, vale a dire il risultato della gestione aziendale al lordo delle imposte di competenza. Più nello specifico il ROL viene calcolato nel seguente modo, avuto riguardo al bilancio d’esercizio in formato UE e alle codifiche riportate all’art. 2425 del Codice Civile:
A)Valore della produzione
meno
B) Costi della produzione
Più
B) 10 lettera a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B) 10 lettera b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Più
B) 8 lettera b) relativamente ai canoni di locazione finanziaria (leasing) di beni strumentali
Il ROL è semplicemente un parametro che misura la produttività e le performaces della gestione caratteristica.
Nell’ambito fiscale il ROL ha assunto una notevole importanza con la Finanziaria 2008 che ha riformulato l’art. 96 del TUIR e abrogato il 97 e il 98.
Quello che è successo dal 1° gennaio di quest’anno è una piccola rivoluzione nel campo della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali. In precedenza vigevano altri meccanismi volti a penalizzare le imprese sottocapitalizzate, cioè che facevano troppo ricorso all’indebitamento e quindi ai capitali di terzi.
Ora il nuovo art. 96 pone una nuova regola per le imprese soggette all’IRES. Gli interessi passivi sono deducibili solo nel limite del 30% del ROL. La quota di interessi indeducibili potrà però essere riportata agli esercizi successivi senza limiti di tempo, per mitigare gli effetti di un esercizio particolarmente oneroso sul piano della remunerazione del debito. Se, in sostanza l’indebitamento si ridurrà, e gli interessi degli esercizi successivi saranno inferiori al 30% del ROL, si potranno recuperare via via le quote non dedotte in precedenza.
Due emendamenti alla Finanziaria hanno un po’ alleggerito la situazione.
1) Per il 2008 e il 2009 al 30% del ROL si aggiungerà rispettivamente la somma di € 10.000 e 5.000. Fino a tali importi gli interessi passivi saranno comunque deducibili, anche se il 30% del Rol sarà pari a zero.
2) Dal 2010, se non tutto il 30% del Rol servirà per coprire gli interessi passivi dell’anno, la differenza fra i due valori sarà riportabile agli anni successivi.
Sfuggono dal conteggio, per espressa previsione della norma, gli interessi passivi che rientrano nel costo del bene strumentale acquistato, materiale o immateriale, così come indicato nell’art.110 comma 1, lett. b) del TUIR. Per sottrarre tali interessi passivi dal conto economico bisogna però fare attenzione alle norme relative alla capitalizzazione dei costi con l’imputazione al valore del cespite, contenute nel Principio contabile n. 12 e nel Documento Oic n. 16.
In sostanza gli interessi passivi sui capitali presi a prestito per la realizzazione di immobilizzazioni, sono capitalizzabili solo se relativi al periodo della costruzione del bene strumentale, fino al momento in cui lo stesso è pronto per l’uso.
Quanto illustrato comporterà sicuramente maggiori imposte per le società di capitali e penalizzerà maggiormente le imprese in difficoltà.

venerdì 26 ottobre 2007

I segreti della no tax area

Qualcuno di voi si sarà chiesto che cos’è la no tax area da cui prende il nome il nostro blog. Ebbene finalmente ci accingiamo a parlare di questo argomento. I più attenti avranno notato l’uso del plurale, in effetti, da oggi i commenti più tecnici saranno affidati ad un dottore commercialista di Reggio Emilia, di quelli con tanto di bollino blu, che si chiama Lorenzo Esposito… che collaborerà con noi finché avrà voglia di scrivere qualcosa per noi...

Grazie per il bollino blu, ma non sono una banana!
La no tax area è contraddistinta da una soglia di non tassazione, al di sotto della quale non sono dovuti tributi. In particolare, la no tax area è riferita all’IRPEF cioè l’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Il meccanismo è stato introdotto a partire dal 2003 con l’art. 2, L. 27.12.2002, n. 289 (la Finanziaria 2003) ed era volto a tutelare le fasce più deboli della popolazione, cioè quelle con redditi al di sotto della soglia di sussistenza.
L’art. 10-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in vigore per i redditi 2003, prevedeva delle deduzioni dal reddito complessivo per assicurare la progressività dell’imposizione. Per la determinazione della no tax area occorreva eseguire il seguente calcolo: Reddito complessivo
+ credito d’imposta per gli utili distribuiti
- oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR
L’importo base della deduzione per la progressività dell’imposizione era pari a:
3.000€ forfetario valevole per tutti i contribuenti cui si aggiungeva
4.500€ (ragguagliato al periodo di lavoro nell’anno) per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
4.000€ (sempre ragguagliato) per i titolari di reddito da pensione
1.500€ a forfait per i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa minore.
Ovviamente le deduzioni non sono cumulabili fra loro, nel caso in cui i redditi conseguiti ricadano su più voci.
Visto che così le regole sarebbero state troppo semplici, è stato previsto un calcolo per mitigare l’effetto delle deduzioni teoriche spettanti che tiene conto degli oneri deducibili scomputabili dal contribuente e del reddito complessivo conseguito.
La formula era la seguente:
26.000€+ deduzione teorica spettante (7.500, 7.000 o 4.500) + oneri deducibili-reddito complessivo dichiarato- credito d’imposta sugli utili percepiti/26.000€.
La deduzione teorica veniva quindi ricalcolata ed era pari al 100% se il rapporto era uguale o maggiore a 1, zero se il rapporto era uguale o minore di zero, compresa fra 0 e 100% se il rapporto andava da 0 a 1.
Il meccanismo originario dell’individuazione della cosiddetta no tax area è stato più volte modificato, l’ultima volta con la Finanziaria 2007, con la quale è stato riscritto l’art 13 del TUIR.
Attualmente le deduzioni da lavoro dipendente e autonomo e da pensione sono state trasformate in detrazioni d’imposta e variamente combinate con le detrazioni per carico di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR.
Senza tenere conto del coniuge o dei figli a carico, che concettualmente appartengono alle detrazioni per carichi di famiglia, ci sono attualmente tre soglie di no tax area, a seconda del tipo di reddito percepito:
- lavoratore dipendente: 8.000€
- pensionato: 7.500€
- lavoratore autonomo: 4.800€.
La differenza delle deduzioni rispetto alle detrazioni consiste nel fatto che nella prima versione della no tax area si deduceva l’importo ad esempio di 3.000+4.500€ dalla base imponibile, mentre ora esistono degli importi di imposte da detrarre dal tributo complessivamente già calcolato sulla base imponibile. Ovviamente tali detrazioni d’imposta non sono pari alle soglie sopra indicate, ma alle imposte calcolate sulle stesse, con l’aliquota del 23%, corrispondente al primo scaglione dell’IRPEF.
Dott. Lorenzo Esposito

Ringrazio il dottore per il suo contributo a proposito della no tax area. Tecnicamente non aggiungerei niente all’esposizione, sufficientemente esauriente…. Però vorrei spiegare che cos’è veramente la no tax area per chi ha concepito un blog che si ispira ad essa…. (segue nel prossimo post….)