Gli internauti curiosi che si sono collegati al sito dell’Agenzia delle Entrate nel pomeriggio del 30 aprile scorso sono purtroppo restati a bocca asciutta ed hanno dovuto accontentarsi di leggere il comunicato stampa con cui si spiegavano i motivi della sospensione della consultazione.
In particolare venivano citati l’art. 69 del Dpr 600 del 1973 e l’art. 66 bis del Dpr 633 del 1972 che a detta dell’Agenzia giustificavano la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. Vediamo che cosa prevedono.
L’art. 69 del DPR 600/1973 è intitolato “Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti” e prescrive, in sostanza, qual è il contenuto di queste liste e le modalità di pubblicazione. “Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell' ambito dell' attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire….” Il penultimo comma prescrive che “ Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati.”
La disposizione di legge è abbastanza chiara e prevede che il cittadino interessato debba recarsi personalmente presso l’Agenzia delle Entrate o il comune per richiedere le informazioni che gli servono. Ovviamente, la persona viene identificata ed il suo accesso registrato. Mi pare improbabile che un singolo soggetto possa chiedere di entrare in possesso dell’intero elenco dei contribuenti, in quanto gli uffici non procederebbero alla consegna dei documenti.
L’art. 66 bis della legge sull’IVA disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti in maniera analoga a quanto prevede l’art. 69 del DPR 600/73. In tal caso si fa riferimento alle dichiarazioni IVA. Il penultimo comma prevede il deposito degli elenchi, per la durata di un anno, sia presso gli uffici territorialmente competenti, sia presso i comuni, ai fini della consultazione.
E’ anche prevista la pubblicazione di coloro che hanno richiesto rimborsi IVA e di chi li ha ottenuti.
Ciò che appare evidente è che nelle disposizioni richiamate dall’Agenzia delle Entrate non c’è scritto che gli elenchi dei contribuenti possono o debbono essere pubblicati in toto su internet dando la possibilità a chiunque di “scaricare” l’intero database.
Se poi andiamo a leggere il provvedimento del 5/03/2008 emesso dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, Massimo Romano, ora indagato dalla Procura di Roma per violazione della legge sulla Privacy, all’art. 6, è scritto: “Ai fini della consultazione i medesimi elenchi sono pubblicati in apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it/, in relazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.” Ed è in questo punto che viene espressa l’assoluta novità dell’adempimento di diffusione assolto a mezzo rete. Quindi non nelle leggi, ma in un provvedimento firmato dal direttore generale, e nemmeno da un ministro o vice-ministro.
Nel documento sono anche indicate le motivazioni che citano la necessità di “perseguire la finalità di interesse pubblico per realizzare un quadro di trasparenza e di circolazione dei dati in possesso dell’Amministrazione…”
Addirittura vengono citate delle decisioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2001 e 2003, le quali affermano in sintesi che “non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività”.
Ebbene, l’urgenza di pubblicare gli elenchi prima della disfatta elettorale, già nell’aria sulla base di numerosi sondaggi, ha fatto persino dimenticare di chiedere un consulto preventivo al Garante della Privacy, che era del tutto all’oscuro del misfatto che stava per compiersi.
Ma la cosa più dubbia è proprio l’esistenza delle finalità di interesse pubblico o della collettività che motivano la pubblicazione.
La mia opinione personale, e forse non professionale, è che per conoscere i fatti altrui e soddisfare la propria curiosità è più utile sfogliare i rotocalchi rosa di cui le edicole traboccano….
E’ chiaro che non troveremo notizie sul nostro vicino di casa, a meno che non sia Gorge Clooney, ma, sinceramente, la pubblica utilità nell’alimentazione della curiosità altrui non ce la vedo proprio… Senò, anche il Grande Fratello persegue finalità di interesse pubblico!!!
mercoledì 14 maggio 2008
Redditi degli italiani in rete. Cosa dice la legge?
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1 commento:
Mi sembra che quello che ha fatto il governo prodi ed il suo viceministro visco sia schifoso.
Meno male che massimo romano si è dimesso senò calci nel culo anche per lui!!
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