Oggi non vogliamo parlare di politica per non fare irritare chi la pensa in modo differente.
Parliamo di imposizione fiscale sulle auto delle imprese e dei professionisti. Bell’argomento tosto!
Ormai non è quasi più possibile per un contribuente normale tenere a mente gli sconvolgimenti che ci sono stati a livello legislativo negli ultimi mesi in relazione alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell’IVA sulle auto aziendali. Quindi vi diamo le terne dei numeri vincenti.
IMPOSTE SUI REDDITI E DEDUCIBILITA’ DEI COSTI
Per le imprese i numeri sono: 0-20-40.
Per i professionisti invece sono: 25-30-40.
SPIEGAZIONE: Il primo numero della terna indica la percentuale di deducibilità dei costi delle autovetture aziendali, non esclusivamente strumentali, in vigore nell’anno 2006 (nel periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006), in seguito al giro di vite operato con l’art. 2 del DL 262/2006.
Il secondo numero indica invece la percentuale di deducibilità, sempre riferita al periodo d’imposta 2006, così come modificata dall’art. 15-bis. comma 7, lettera b) del DL 81/88, che ha innalzato quanto previsto dal DL 262/2006. Ovviamente per semplificare le cose, si è imposto ai contribuenti di chiudere l’Unico 2007, redditi 2006, in base alla normativa vecchia. In seguito, in occasione del versamento dell’acconto di novembre 2007 e della presentazione dell’Unico 2008, redditi 2007, si potrà recuperare la differenza pagata in più.
Il terzo, infine, è relativo alla deducibilità a regime dal 1° gennaio 2007 (a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007) che troverà applicazione in occasione della compilazione del modello Unico 2008 e del versamento degli acconti 2008.
AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Per il 2006 i costi sostenuti dalle aziende per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per almeno 183 giorni all’anno, sono ora detraibili retroattivamente al 65%. Il che significa che “prima” del D.L. 81/07 la deducibilità era limitata all’importo pari al fringe benefit imponibile in capo al dipendente, cioè il 30% delle tabelle ACI.
Per il 2007 la percentuale di deducibilità è stata innalzata al 90%.
Anche qui i cambiamenti non si contano e la chiarezza è sempre l’obiettivo del legislatore fiscale.
DETRAIBILITA’ DELL’IVA
In merito alla possibilità di detrarre l’IVA sull’acquisto di auto e sull’acquisto di carburante per autotrazione e spese di manutenzione, la percentuale è la stessa per imprese e professionisti: 40.
Per complicare le cose occorre fare riferimento a tre periodi diversi.
1) Per gli acquisti effettuati dal 2003 al 13 settembre 2006, per i quali non si è effettuata la detrazione dell’IVA o la si è effettuata in misura limitata, al 10 o al 15 % sugli acquisti di auto, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso mediante istanza da presentare entro il 22 ottobre 2007.
2) Per gli acquisti relativi al periodo dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007 valeva la regola di utilizzare gli ordinari criteri basati sull’effettivo utilizzo del mezzo, cioè ognuno si doveva regolare da sé, stabilendo una percentuale di detrazione coerente con l’uso dell’auto per fini d’impresa o professionali. E’ stato confermato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 55 del 2007, che coloro che hanno scommesso sulla percentuale poi stabilita al 40% e l’hanno applicata prima che la UE autorizzasse l’Italia ad applicarla, hanno agito correttamente e non saranno sanzionati.
In questo caso vengono premiati i soggetti con spiccate facoltà divinatorie!
Coloro che invece hanno detratto meno del 40% potranno recuperare l’IVA non scomputata nella dichiarazione annuale, cioè non prima dell’inizio del prossimo anno.
L’importante per il fisco è sempre tutelare il gettito e trattenere il più possibile le somme indebitamente riscosse.
3) Dopo il 26 giugno, data in cui è arrivata la benedetta autorizzazione dell’Europa, la percentuale di detrazione è ovviamente il 40% per tutti. Amen…. Fino a nuovi cambiamenti.
TUTTO BENE NO???? Se qualcuno è riuscito a seguire tutti i passaggi indenne merita un premio. E pensare che io l’ho anche semplificata….
MORALE: Come nelle tavolette di Esopo la morale c’è anche qui.
Chi troppo vuole nulla (o quasi ) stringe. Cioè… il fisco esoso che abbiamo in Italia ha fatto di tutto per tartassare ad oltranza i contribuenti e costringerli a pagare più tasse sulle auto aziendali e professionali di quante non se ne paghino nel resto d’Europa. Però, alla fine la Corte Europea ci è venuta in aiuto ed ha costretto l’Italia ad adeguarsi e a mollare un po’ l’osso.
Parliamo di imposizione fiscale sulle auto delle imprese e dei professionisti. Bell’argomento tosto!
Ormai non è quasi più possibile per un contribuente normale tenere a mente gli sconvolgimenti che ci sono stati a livello legislativo negli ultimi mesi in relazione alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell’IVA sulle auto aziendali. Quindi vi diamo le terne dei numeri vincenti.
IMPOSTE SUI REDDITI E DEDUCIBILITA’ DEI COSTI
Per le imprese i numeri sono: 0-20-40.
Per i professionisti invece sono: 25-30-40.
SPIEGAZIONE: Il primo numero della terna indica la percentuale di deducibilità dei costi delle autovetture aziendali, non esclusivamente strumentali, in vigore nell’anno 2006 (nel periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006), in seguito al giro di vite operato con l’art. 2 del DL 262/2006.
Il secondo numero indica invece la percentuale di deducibilità, sempre riferita al periodo d’imposta 2006, così come modificata dall’art. 15-bis. comma 7, lettera b) del DL 81/88, che ha innalzato quanto previsto dal DL 262/2006. Ovviamente per semplificare le cose, si è imposto ai contribuenti di chiudere l’Unico 2007, redditi 2006, in base alla normativa vecchia. In seguito, in occasione del versamento dell’acconto di novembre 2007 e della presentazione dell’Unico 2008, redditi 2007, si potrà recuperare la differenza pagata in più.
Il terzo, infine, è relativo alla deducibilità a regime dal 1° gennaio 2007 (a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007) che troverà applicazione in occasione della compilazione del modello Unico 2008 e del versamento degli acconti 2008.
AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Per il 2006 i costi sostenuti dalle aziende per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per almeno 183 giorni all’anno, sono ora detraibili retroattivamente al 65%. Il che significa che “prima” del D.L. 81/07 la deducibilità era limitata all’importo pari al fringe benefit imponibile in capo al dipendente, cioè il 30% delle tabelle ACI.
Per il 2007 la percentuale di deducibilità è stata innalzata al 90%.
Anche qui i cambiamenti non si contano e la chiarezza è sempre l’obiettivo del legislatore fiscale.
DETRAIBILITA’ DELL’IVA
In merito alla possibilità di detrarre l’IVA sull’acquisto di auto e sull’acquisto di carburante per autotrazione e spese di manutenzione, la percentuale è la stessa per imprese e professionisti: 40.
Per complicare le cose occorre fare riferimento a tre periodi diversi.
1) Per gli acquisti effettuati dal 2003 al 13 settembre 2006, per i quali non si è effettuata la detrazione dell’IVA o la si è effettuata in misura limitata, al 10 o al 15 % sugli acquisti di auto, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso mediante istanza da presentare entro il 22 ottobre 2007.
2) Per gli acquisti relativi al periodo dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007 valeva la regola di utilizzare gli ordinari criteri basati sull’effettivo utilizzo del mezzo, cioè ognuno si doveva regolare da sé, stabilendo una percentuale di detrazione coerente con l’uso dell’auto per fini d’impresa o professionali. E’ stato confermato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 55 del 2007, che coloro che hanno scommesso sulla percentuale poi stabilita al 40% e l’hanno applicata prima che la UE autorizzasse l’Italia ad applicarla, hanno agito correttamente e non saranno sanzionati.
In questo caso vengono premiati i soggetti con spiccate facoltà divinatorie!
Coloro che invece hanno detratto meno del 40% potranno recuperare l’IVA non scomputata nella dichiarazione annuale, cioè non prima dell’inizio del prossimo anno.
L’importante per il fisco è sempre tutelare il gettito e trattenere il più possibile le somme indebitamente riscosse.
3) Dopo il 26 giugno, data in cui è arrivata la benedetta autorizzazione dell’Europa, la percentuale di detrazione è ovviamente il 40% per tutti. Amen…. Fino a nuovi cambiamenti.
TUTTO BENE NO???? Se qualcuno è riuscito a seguire tutti i passaggi indenne merita un premio. E pensare che io l’ho anche semplificata….
MORALE: Come nelle tavolette di Esopo la morale c’è anche qui.
Chi troppo vuole nulla (o quasi ) stringe. Cioè… il fisco esoso che abbiamo in Italia ha fatto di tutto per tartassare ad oltranza i contribuenti e costringerli a pagare più tasse sulle auto aziendali e professionali di quante non se ne paghino nel resto d’Europa. Però, alla fine la Corte Europea ci è venuta in aiuto ed ha costretto l’Italia ad adeguarsi e a mollare un po’ l’osso.
Il problema è che questo tira e molla ha causato un delirio normativo che con molta fatica si riesce a comprendere.
In più, i conteggi richiesti per l’istanza di rimborso IVA relativa al periodo 1/1/03-13/9/2006 sono complicatissimi al fine di scoraggiare chiunque voglia averne la restituzione. Ma questa è un’altra storia….
In più, i conteggi richiesti per l’istanza di rimborso IVA relativa al periodo 1/1/03-13/9/2006 sono complicatissimi al fine di scoraggiare chiunque voglia averne la restituzione. Ma questa è un’altra storia….
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