mercoledì 30 gennaio 2008

Le cartelle mute- 2)

A quanto pare siamo alle solite! Pare che l’Amministrazione Finanziaria voglia restituire la parola alle cartelle mute….
Il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Massimo Romano, intervenuto a Telefisco2008, in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del novembre scorso, ha affermato che “la mancata individuazione del responsabile non determina la nullità della cartella. Vedremo se sarà effettuato un intervento normativo su questo”.
Quindi siamo alle solite, il fisco sbaglia, ma non solo non lo ammette, ma “aspetta” un provvedimento legislativo che vada a sanare gli errori. E considerando che in tema di entrate non scherza nessun governo, e che lo Statuto del Contribuente è la legge più violata che ci sia… tutto è possibile!
Le buone notizie sono che le associazioni dei contribuenti sono sul piede di guerra e che è possibile che si trovi un accordo “a tavolino” fra Equitalia e i rappresentanti dei consumatori e dei contribuenti. Gli incontri sono fissati a partire da domani 31 gennaio.
L’altra buona notizia è che sul fronte delle sentenze delle Commissioni Tributarie, si forma di giorno in giorno l’orientamento giurisprudenziale a favore della nullità delle cartelle mute. Ormai nel 2008 siamo a quota 10 sentenze a favore dei contribuenti. In più, ci sono stati due casi di “condanna alle spese” in capo all’Agenzia delle Entrate. Cosa che parrebbe normale, in considerazione del principio civilistico (e civile) del “chi perde, paga”, ma purtroppo chi si occupa di contenzioso tributario, sa bene che il fisco non viene quasi mai condannato a pagare le spese. Ma questa è un’altra storia….
In ogni caso, vi terremo informati!

martedì 29 gennaio 2008

E dopo le cartelle pazze e gli scontrini parlanti arrivano le cartelle mute! Ecco l’ultima dal mondo del fisco.

Non preoccupatevi, le cartelle mute non sono pericolose come le cartelle pazze. Ciò che manca loro è solo …. la parola… Non che solitamente ci sia un dialogo vero e proprio con le cartelle esattoriali, di solito solo comunicazioni unidirezionali di insulti e imprecazioni da parte vostra…
Ma l’ultimo grido (si fa per dire) nel panorama fiscale italiano sono proprio le cartelle mute. La loro unica colpa consiste nel non indicare, fra le informazioni fondamentali per il contribuente, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento accertativo e della riscossione. Tutto qui. Ma non sono bazzeccole. Infatti l’art. 7 dello Statuto del Contribuente prevede che le cartelle esattoriali devono indicare “l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento”. Ma andiamo con ordine.
Lo Statuto del Contribuente è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 212/2000.
Ora, sono passati sette anni dalla sua entrata in vigore.
Perché tutto questo baccano sul finire del 2007? E cioè dopo circa sette anni dalla norma e sette anni di cartelle esattoriali viziate per la mancanza del nome del responsabile del procedimento?
La giustizia arriva tardi, ma (alle volte) arriva. In questo caso la Corte Costituzionale con sentenza n. 377 del 9 novembre 2007 ha stabilito che l’obbligo in questione è tassativo e che pertanto le cartelle prive di quel requisito sono nulle.
Il concessionario della riscossione Equitalia è corso subito ai ripari imponendo a tutte le proprie partecipare di indicare il dato fatidico con decorrenza immediata. Era il 22 novembre 2007.
Il vero problema si è posto per le cartelle già emesse alla data del cambio di orientamento e dell’adeguamento di Equitalia. Sempre nella direttiva del 22 novembre Equitalia ha spiegato che le cartelle precedenti seppur viziate non sono comunque annullabili dal giudice ed ha lasciato presagire che se ci saranno contenziosi con i contribuenti, loro sono pronti a resistere.
Per prevenire le controversie già in atto, che al 90% si sono risolte a favore del contribuente, il Governo ha pensato bene di intervenire in via legislativa con un emendamento al cosiddetto DL “Milleproroghe” che prevede la nullità di tutte le “cartelle mute”. Ciò potrà avvenire però solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe”.
Fino ad allora, e comunque per le cartelle mute emesse successivamente all’ordinanza della Suprema Corte, l’unica strada aperta resta il contenzioso. In questo caso occhio alla scadenza dei termini per proporre il ricorso in Commissione Tributaria (60 giorni dalla notifica della cartella).

mercoledì 23 gennaio 2008

Sei sicuro che il nuovo regime fiscale ti convenga? Ecco come sfuggire alla trappola di Visco

La Finanziaria 2008 (vedi circolare ministeriale) , fra le altre cose, ha dato il via ad un nuovo regime fiscale agevolato per i piccoli imprenditori e professionisti che rispettano alcune condizioni:
1) Hanno avuto un fatturato nel 2007 non superiore a 30.000 euro
2) Non utilizzano beni strumentali superiori a 15.000 euro, acquistati negli ultimi 3 anni
3) Non hanno effettuato esportazioni
4) Non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori
5) Devono essere residenti in Italia
6) Non devono essere soci in società di persone o Srl in regime di trasparenza.

Ai fortunati che potranno rientrare nelle condizioni citate sono concessi i seguenti vantaggi:
1) Esenzione dalla tenuta delle scritture contabili, è solo necessario numerare e conservare le fatture emesse e ricevute. Se a fine anno non sapete qual è il vostro reddito e l’imponibile fiscale perché non avete tenuto una contabilità, chiedete a Visco come potete fare, visto che la “furbata” permetterebbe di risparmiare i soldi della parcella del commercialista
2) Esenzione dall’IRAP, che peraltro in base alla giurisprudenza non sarebbe dovuta da contribuenti minimi come quelli che applicheranno questo regime
3) Pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale pari al 20% del reddito inteso come differenza fra ricavi e costi. Considerando che l’aliquota sullo scaglione IRPEF minimo (0-15.00 €) è pari al 23% la convenienza ci dovrebbe essere di sicuro, ma non è detto
4) Non applicazione dell’IVA sulle fatture di vendita o parcelle emesse e conseguente eliminazione dell’obbligo di effettuare la liquidazione e il versamento periodico dell’imposta

Gli svantaggi derivano dalle seguenti considerazioni:
1) Nel conteggio dell’imposta sostitutiva sull’imponibile vengono perse le detrazioni d’imposta che normalmente spettano sui redditi di lavoro autonomo e per il sostenimento di oneri deducibili (spese mediche ecc..). Dovrebbero essere mantenute le detrazioni per carichi di famiglia. La perdita delle detrazioni non opera se si posseggono altri redditi, per cui, in tal caso il nuovo regime è tanto più conveniente, quanto più alti sono gli altri redditi. Infatti l’aliquota resta fissa al 20% su tutti i redditi da impresa o professione in regime dei minimi, evitando l’applicazione delle maggiori aliquote sugli scaglioni più elevati
2) Alla non applicazione dell’IVA sulle fatture emesse si accompagna la non detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sulle fatture di acquisto. Tale limitazione può essere penalizzante per chi opera con le imprese e perde quindi la detraibilità, non potendo “scaricare” il tributo sui clienti. La convenienza invece c’è se si esercita per esempio il commercio al minuto, in quanto, a parità di prezzi praticati, si potrà intascare la differenza fra l’IVA teoricamente incorporata nei corrispettivi e quella pagata sugli acquisti. Conveniente anche per coloro che operano in regime di esenzione IVA, che non potevano, neanche nei regime normale, detrarre l’imposta sugli acquisti.
3) Sull’acquisto di beni strumentali non è più previsto l’ammortamento, ma i costi sono deducibili per cassa, cioè interamente nell’esercizio di sostenimento del costo. Ciò è vantaggioso nel primo esercizio, ma può diventare penalizzante nell’ipotesi di uscita dal regime dei minimi, in quanto si risparmia solo il 20% il primo anno e successivamente si perde la detrazione delle quote d’ammortamento, cosa che comporterebbe maggiore risparmio fiscale con l’applicazione delle aliquote ordinarie più elevate
4) Rettifica della detrazione: è necessario “restituire” al fisco l’IVA detratta nei cinque esercizi precedenti quello di ingresso nel regime speciale, relativamente ai beni strumentali acquistati
Per tutti questi motivi occorre fare molta attenzione al nuovo regime dei minimi, in quanto la convenienza è tutt’altro che scontata, anzi, in certi casi diventa penalizzante rispetto al regime ordinario. I calcoli e le considerazioni sono in effetti complessi e pertanto, è consigliabile rivolgersi al proprio commercialista per evitare di rimanere scottati dalla “bontà” del fisco!

giovedì 17 gennaio 2008

Finanziaria 2008: novità per le imprese

Per soddisfare gli internauti più curiosi ed allietare gli imprenditori che, anche questa volta, si sono "presi la mazzata", vi propongo in breve flash sulle novità fiscali di questa manovra Finanziaria 2008. Anche se le aliquote nominali sono diminuite, penso che voi siate abbastanza scafati per leggere fra le righe e capire che le cose non stanno proprio cosi...
1. RIDUZIONE ALIQUOTE IRES E IRAP: Dal 1° gennaio 2008 l’aliquota IRES scenderà dal 33% al 27,5%, mentre quella IRAP dal 4,25% al 3,9%.

2. TASSAZIONE IMPRESE E SOCIETA’ DI PERSONE: Le imprese individuali e le società di persone quali snc e sas, che in contabilità ordinaria, potranno esercitare un’opzione per essere tassate come le società di capitali, e pagheranno così in capo all’impresa un’imposta sostitutiva pari al 27,5%, a patto che non distribuiscano gli utili conseguiti e tassati. Si attendono interventi legislativi che disciplinino l’operatività della norma.


3. CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AGEVOLATE: Le cessioni di partecipazioni detenute da società di capitali, già soggette al regime della PEX (participation exemption), godranno di un’ulteriore sconto. La quota esente di plusvalenza sulla cessione della partecipazione passa dall’84 al 95%. Pertanto l’IRES da versare sulla plusvalenza scende dal 5,28 al 1,375%. Il periodo di possesso minimo delle partecipazioni per usufruire del regime PEX si riduce da 18 a 12 mesi.

4. IRES: DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI. In sostanza viene consentita la deduzione degli interessi passivi relativi all’esercizio dell’impresa limitatamente al 30% del risultato di gestione operativa (ROL), cioè il risultato derivante dai ricavi e proventi tipici dell’impresa. Il risultato operativo viene inteso al lordo di ammortamenti e canoni leasing. La limitazione non riguarda imprese individuali né le società di persone. Fra gli interessi rilevanti ai fine della norma non sono compresi quelli capitalizzabili sul costo dell’immobilizzazione cui si riferiscono. Per attutire il “colpo”, che sarà particolarmente penalizzante per le imprese con un ROL basso, negli anni 2008 e 2009 è previsto un aumento della soglia di deducibilità degli interessi passivi pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 €, in luogo della soglia che sarà valida a regime.

5. SPESE DI RAPPRESENTANZA: Dal 2008 Le spese di rappresentanza diventano deducibili interamente nel periodo d’imposta (in precedenza si deduceva 1/3 in 5 anni) solo se verranno rispettati determinati requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti con apposito DM. Si farà attenzione alla natura e alla destinazione della spesa sostenuta, al volume dei ricavi dell’impresa e all’attività internazionale dalla stessa svolta.
Il costo soglia per la deducibilità dei beni da cedere come omaggi sale da 25 a 50€. Oltre tale limite la spesa sostenuta sarà indeducibile.

6. COMPENSAZIONE PERDITE D’IMPRESA. Le perdite di lavoro autonomo e d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata saranno compensabili con redditi di natura diversa riferibili allo stesso periodo d’imposta. Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria saranno poi riportabili ai periodi d’imposta successivi, ma non oltre il 5°, mentre quelle di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata, se non utilizzate nell’esercizio di conseguimento, saranno perse.

7. AMMORTAMENTO ANTICIPATO E ACCELERATO. A partire dai cespiti acquistati nel periodo d’imposta 2008 non sarà più possibile effettuare l’ammortamento anticipato, vale a dire in misura pari al doppio dell’aliquota ordinaria, per i primi 3 esercizi dall’entrata in funzione. Stessa sorte subisce l’ammortamento accelerato che prima era possibile in situazioni di obiettivo maggiore utilizzo dei beni strumentali. Per i beni strumentali acquistati nel 2008 è però prevista la possibilità di dedurre l’aliquota “piena” e cioè non ridotta alla metà, come avviene di solito per il primo esercizio di ammortamento. Tale norma è peggiorativa nei primi anni di acquisto dei cespiti, anche se nell’arco dell’intero periodo d’ammortamento le quote dedotte non cambiano.


8. DEDUCIBILITA’ CANONI LEASING. La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sull’acquisizione di beni strumentali mobili è consentita solo se la durata del contratto non supera i 2/3 della durata del periodo di ammortamento di beni della stessa natura. Per i leasing immobiliari la durata del contratto deve inoltre essere almeno pari a 18 anni, tranne nei casi di aliquote d’ammortamento più alte (per il settore chimico manifatturiero 7%) in cui il minimo è di 11 anni. Per le autovetture la durata minima dei contratti di leasing è fissata in 4 anni.

9. RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI. Dal 1° gennaio 2008 sarà possibile effettuare conferimenti di aziende in sospensione d’imposta anche per le società di persone. La società conferitaria potrà anche iscrivere maggiori valori in contabilità (rispetto ai valori di libro della conferente), sui beni oggetto del conferimento, assolvendo una imposta sostitutiva su tali valori, di importo variabile dal 12 al 16%. L’imposta sostitutiva sarà applicabile anche nel caso di affrancamento dei disavanzi di fusione e scissione. In tal modo i valori saranno riconosciuti sia contabilmente che fiscalmente.

10. ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI: Le imprese individuali intestatarie di immobili strumentali possono estrometterli, ottenendone l’intestazione personalmente in capo all’imprenditore, entro il 30 aprile 2008, pagando un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e IVA, pari al 10%, calcolata sulla differenza fra il valore fiscalmente riconosciuto (di norma costo d’acquisto meno fondo ammortamento) ed il valore normale (cioè il prezzo di mercato).

11. SOCIETA’ DI COMODO: Vengono previste nuove ipotesi di esclusione dalla disciplina delle società di comodo che, come sappiamo penalizza molto i soggetti non operativi. In particolare saranno escluse le società con almeno 50 soci, con 10 dipendenti, con un valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, congrue e coerenti rispetto agli studi di settore e società in fallimento, liquidazione coatta, giudiziaria e concordato preventivo. E’ stata inoltre ridotta al 4% la percentuale presuntiva per il calcolo del reddito degli immobili accatastati come A/10 (uffici).

12. DETRAIBILITA’ IVA AUTO E CELLULARI: Confermata la detraibilità dell’IVA sull’acquisto di auto aziendali al 40%. E’ ora detraibile anche l‘IVA sui pedaggi autostradali secondo le regole valide per le auto. In caso di auto ad uso promiscuo la detraibilità dell’IVA è pari al 40%. L’IVA sulle fatture di acquisto e gestione di telefoni cellulari sarà ora detraibile al 100% e non più al 50%.
D’ora in avanti si seguiranno le regole generali che fanno riferimento all’utilizzo effettivo per fini aziendali.

martedì 8 gennaio 2008

Ridurre le tasse per far ripartire il Paese.

La teoria sostenuta da eccelsi economisti d’oltreoceano ed europei secondo cui la chiave di volta per incentivare lo sviluppo economico di un Paese consiste nella riduzione delle imposte, è già stata illustrata nel post dedicato al libro di Oscar Giannino intitolato “Contro le tasse”. Da un po’ di tempo a questa parte sono stati numerosi gli esponenti politici gli economisti e gli imprenditori che hanno avvalorato e sostenuto la medesima tesi.
Ora è stato pubblicato uno studio di Bankitalia che sostiene che una riduzione di un solo punto percentuale dell’IRPEF sui redditi da lavoro, comporterebbe una crescita in termini di PIL pari allo 0,4% con effetto immediato, ed in seguito si stabilizzerebbe fra lo 0,32 e lo 0,37% per i successivi 3 anni.
Questa è la ricetta economica di Bankitalia che, anche se non molto coraggiosa, (io avrei cercato di ridurre le imposte del 5-10%, per capire cosa sarebbe successo! Se tanto mi dà tanto….), rappresenta quanto di più sensato si possa fare immediatamente per salvare il Paese.
La politica ovviamente ragiona in modo diverso. O meglio, probabilmente non ragiona affatto! Infatti alla voce che il Governo stava studiando delle misure per calare le imposte sui redditi da lavoro, mi sono un po’ rallegrato. Purtroppo però alla notizia buona, segue la cattiva…. Infatti gli strateghi del Governo stanno pensando di finanziare il calo di IRPEF sui redditi da lavoro con l’aumento delle tasse sulle rendite finanziarie! Orrore!! Quella che viene chiamata “armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie” è un’altra manovra sbagliatissima, specie in Italia, dove è lo Stato con il suo debito pubblico che sostanzialmente ci rimetterebbe, in seguito al certo innalzamento dei tassi sui BOT e CCT.
Sembrava che finalmente Prodi & C. avessero capito qual’è la strada giusta per cominciare a fare qualcosa di buono per l’Italia, ma purtroppo ci siamo sbagliati!
Ecco perché mi vedo costretto a ripetere ancora le stesse cose… Finchè la politica continua a “sragionare” e a proporre soluzioni che non sono corrette dal punto di vista economico, è normale che le cose non vadano bene.
Ci vorrebbe Mario Draghi per sistemare i conti del Paese…
Un’ultima immagine. Voi investireste tutti i vostri risparmi su un titolo la cui quotazione in Borsa fosse in picchiata? E più scende, più voi continuate a comprare… Tanto prima o poi salirà!O no?
Domanda: si deve proprio toccare il fondo per capire che si sta’ sbagliando?
Per approfondimenti leggete questo articolo.